Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/45: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (attuazione delle misure previste dal rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e dal rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 52 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta

2.2.4 Commento ai singoli articoli

2.2.4.1 OFoP Articolo 27 Computabilità

Capoverso 1 lettera d

Già nell’attuale regolamentazione, gli strumenti di capitale AT1 devono essere disponibili in modo permanente come fondi propri della banca e avere pertanto una durata illimitata. I rimborsi devono quindi costituire l’eccezione e devono essere effettuati solo se la banca non necessita più del capitale per adempiere le esigenze in materia di fondi propri. In futuro, tale aspetto sarà disciplinato con maggiore chiarezza.

Le esigenze di cui agli articoli 41–45a (Fondi propri necessari) sono soddisfate in modo durevole da una banca ai sensi del numero 1 se questa, nel prossimo futuro, non necessiterà più dello strumento di capitale in base alla propria pianificazione del capitale e dal punto di vista della FINMA. Un’emissione sostitutiva deve avere luogo soltanto se la banca, grazie a un «credit spread» inferiore al momento dell’emissione sostitutiva, beneficia di costi degli interessi più bassi per lo strumento di sostituzione oppure è in grado di dimostrare alla FINMA che sussiste la necessità prudenziale di adeguare le condizioni contrattuali di tali strumenti, in quanto altrimenti, per esempio a seguito di modifiche prudenziali, non sarebbero più soddisfatte le esigenze prudenziali relative agli strumenti.

Capoverso 1 lettera f

Il pagamento degli interessi non deve essere un atto dovuto da parte della banca, bensì quest’ultima deve poter sospendere il pagamento in ogni momento per garantire la dotazione di capitale. Le condizioni a tal fine vengono precisate con la nuova regolamentazione. Un’esigenza vincolante di sospendere il pagamento degli interessi riduce la stigmatizzazione di una banca che effettua una sospensione e, di riflesso, l’effetto di intensificazione della crisi che può derivarne. Ne consegue che una banca deve sospendere il pagamento degli interessi al più tardi quando la somma degli utili degli ultimi quattro trimestri è negativa. In linea di principio, l’interruzione obbligatoria per la banca del pagamento degli interessi termina non appena la somma degli utili degli ultimi quattro trimestri torna positiva e sono disponibili riserve distribuibili.

Capoverso 5

L’approvazione da parte della FINMA del rimborso di strumenti di capitale AT1 secondo il capoverso 1 lettera d viene esplicitata in questo articolo.

Nel caso di perdite prevedibili o qualora dovesse delinearsi un peggioramento della dotazione di capitale della banca dovuto ad altri fattori, potrebbe sorgere la necessità di sospendere il pagamento degli interessi prima che la somma degli utili degli ultimi quattro trimestri diventi negativa. In tal caso, la FINMA può ordinare una sospensione anticipata della distribuzione.

Anche se la ripresa del pagamento degli interessi è prevista in linea di principio non appena la somma degli utili degli ultimi quattro trimestri torna positiva e sono disponibili riserve distribuibili, la decisione finale al riguardo spetta alla FINMA. In particolare, la ripresa può essere vietata se la somma degli utili degli ultimi quattro trimestri è divenuta positiva solo a seguito di fattori straordinari una tantum.

Si rimanda inoltre ai commenti relativi alla disposizione transitoria dell’articolo 148k.