Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/45: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (attuazione delle misure previste dal rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e dal rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 52 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 25Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta

Capoverso 6

L’espressione «quote di capitale detenute da azionisti minoritari in» viene sostituita da «quote minoritarie nel capitale di» e così allineata nella formulazione all’articolo 21 capoverso 2.

Articolo 148k

Gli strumenti di capitale emessi prima della modifica dell’articolo 27 e che erano computabili come fondi propri di base supplementari mantengono tale computabilità anche dopo la modifica dell’articolo 27, anche se all’atto dell’emissione la banca non ha fornito le indicazioni esplicite di cui all’articolo 27 capoverso 1 lettere d e f. Per l’approvazione del rimborso secondo l’articolo 27 capoverso 1 lettera d in combinato disposto con il capoverso 5 lettera b si devono applicare le condizioni modificate della FINMA. Ciò vale anche per la sospensione delle distribuzioni secondo l’articolo 27 capoverso 1 lettera f in combinato disposto con il capoverso 5 lettera c.

2.2.5 Ripercussioni sulle banche

Il progetto prevede una modifica delle regolamentazioni già esistenti nell’OFoP. Le banche interessate sono già oggi assoggettate a tali regolamentazioni e la FINMA ne verifica l’osservanza. Gli obblighi già esistenti per le banche subiscono quindi una modifica della loro configurazione, ma non si aggiungono nuovi obblighi. Si esplicita come ulteriore obbligo di tolleranza che la FINMA deve approvare un rimborso e può ordinare un’interruzione della distribuzione. Le ripercussioni del progetto sono state oggetto di una discussione con istituti interessati selezionati, ma non è stato effettuato alcun rilevamento quantitativo.

A fine 2024, gli strumenti di capitale AT1 di UBS in essere detenuti esternamente ammontavano a un valore nominale di 14 miliardi di franchi. Delle SIB non attive a livello internazionale, due istituti su tre hanno strumenti di capitale AT1 in essere esterni che ammontano in totale a 2 miliardi di franchi. Delle altre banche, poco meno del 5 per cento ha simili strumenti in essere che ammontano in totale a 4 miliardi di franchi.

Con la modifica dell’articolo 27 capoverso 1 lettere d e f cambia l’obbligo di agire della banca all’atto dell’emissione di uno strumento di capitale AT1, nel senso che l’istituto è soggetto a tale obbligo solo per l’emissione di nuovi strumenti. L’obbligo di informazione non è nuovo, in quanto esisteva già in precedenza, ma il volume delle informazioni viene ampliato. Al tempo stesso vengono precisate le condizioni alle quali la FINMA approva un rimborso (lett. d) e la banca può effettuare distribuzioni ai finanziatori (lett. f). Inoltre, la FINMA può ora ordinare la sospensione delle distribuzioni ai finanziatori (art. 27 cpv. 5 lett. c). Con l’entrata in vigore del progetto, tali precisazioni diventano efficaci per tutti gli strumenti di capitale AT1, compresi quelli già emessi. Con la modifica del capoverso 1 lettera d aumentano il numero e il rigore delle condizioni per l’approvazione di un rimborso da parte della FINMA. Non subisce invece modifiche il capoverso 1 lettera b, in cui è indicato che lo strumento ha una scadenza illimitata e che nei partecipanti al mercato non deve essere creata l’aspettativa di un rimborso, né l’aspettativa che quest’ultimo sarà approvato dall’autorità di vigilanza. Nel mercato sussistevano però aspettative in merito al rimborso degli strumenti di capitale AT1 e alle distribuzioni. Con le modifiche introdotte nel presente progetto si intende chiarire l’aspettativa dei partecipanti al mercato per quanto riguarda il rimborso e le distribuzioni. Da tale chiarimento può derivare un cambiamento dell’attrattiva degli strumenti di capitale AT1 sul mercato e quindi delle condizioni per un’eventuale emissione. Non è però possibile prevedere con definitiva certezza gli effetti della modifica.