Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/45: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (attuazione delle misure previste dal rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e dal rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 52 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta
2.3 Supplementi per l’esposizione totale
2.3.1 Situazione iniziale
2.3.1.1 Necessità di agire e obiettivi
Secondo l’articolo 129, l’esigenza complessiva in materia di fondi propri è data da un’esigenza di base e da supplementi in funzione della quota di mercato e delle dimensioni della banca corrispondenti all’esposizione totale. Per stabilire i supplementi la FINMA assegna periodicamente alle banche livelli («bucket») corrispondenti alla loro quota di mercato e all’esposizione totale. I valori determinanti a tal fine e i supplementi sono definiti nell’allegato 9.
Con la revisione dell’OFoP dell’11 maggio 2016 (entrata in vigore l’1.1.2016) sono stati fissati i valori limite determinanti per l’esposizione totale, mentre il loro adeguamento periodico è stato prospettato nel rapporto esplicativo del 13 maggio 201645. Nell’ambito della revisione dell’OFoP del 27 novembre 2019 (entrata in vigore l’1.1.2020) si è tenuto conto dell’evoluzione del PIL nel periodo 2016–2019.
Con la presente modifica dell’OFoP, dopo un periodo di quattro anni dall’ultimo adeguamento, ha luogo una nuova verifica dei limiti della franchigia.
2.3.2 Punti essenziali del progetto
Nell’ambito della presente revisione dell’OFoP, che sarà approvata nel 2026 ed entrerà in vigore il 1º gennaio 2027, si terrà conto dell’evoluzione del PIL nel periodo 2019–2025. Nel 2019 il PIL nominale rettificato per eventi sportivi è ammontato a 717,8 miliardi di franchi. Con la crescita attualmente attesa per il 2025, si prevede che il PIL nominale rettificato per eventi sportivi si attesterà a 837,5 miliardi di franchi46. Il valore esatto sarà determinato non appena la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) avrà pubblicato le cifre del PIL per il 2025 (presumibilmente a inizio marzo 2026). I valori limite indicati nell’allegato 9 saranno aggiornati di conseguenza.
2.3.3 Commento ai singoli articoli
2.3.3.1 OFoP Allegato 9
Numero 2.1
L’evoluzione del PIL nel periodo 2020–2025 prospetta una crescita cumulata del
16,7 per cento. I valori limite riportati nell’allegato 9 sono moltiplicati per questo fattore e arrotondati a 1 miliardo di franchi. Si ottengono così nuovi valori limite che sono stimati di seguito:
G1 < 812 mia. CHF
G2 < 1062 mia. CHF
45 Rapporto esplicativo del DFF concernente le modifiche dell’ordinanza sui fondi propri e dell’ordinanza sulle banche (esigenze in materia di fondi propri per le banche – ricalibratura TBTF e categorizzazione), versione rielaborata del 13 maggio 2016, pag. 15: «La definizione dei livelli per l’assegnazione in funzione dell’esposizione totale si basa sul prodotto interno lordo nazionale rilevato alla fine del 2015. Essi possono essere esaminati periodicamente nell’ambito dei rapporti di valutazione sulle disposizioni «too big to fail» svizzere, allestiti ogni due anni conformemente all’articolo 52 LBCR».
46 Dati aggiornati al 18 marzo 2025