Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/45: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (attuazione delle misure previste dal rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e dal rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 52 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 27Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta

G3 < 1313 mia. CHF

G4 ≤ 1562 mia. CHF

Per i motivi descritti, anche la cifra nel titolo viene modificata in «1562 miliardi di franchi».

Numero 2.2

Per i motivi descritti al numero 2.1, la cifra nel titolo viene modificata in «1562 miliardi di franchi» e nel testo in «250 miliardi di franchi».

2.3.4 Ripercussioni sulle banche

Analogamente alla cosiddetta compensazione della «progressione a freddo» in ambito fiscale, l’adeguamento al PIL dei supplementi per l’esposizione totale secondo l’allegato 9 deve far sì che a lungo termine la rilevanza sistemica delle SIB sia valutata in modo coerente rispetto al PIL, vale a dire con un approccio né più né meno rigoroso. Le ripercussioni sulle singole SIB dipendono dal modo in cui l’entità dei loro bilanci si è sviluppata rispetto al PIL fino all’attuazione dell’adeguamento. In riferimento all’attuale entità del suo bilancio, con l’entrata in vigore della presente ordinanza, UBS dovrebbe rientrare almeno in un «bucket» inferiore per quanto riguarda l’esposizione totale rispetto a quanto accadrebbe con l’ordinanza attualmente valida («bucket» G5: 1,44 % [RWA] e 0,5 % [LR])47. Per ogni «bucket» inferiore, le esigenze in materia di fondi propri valide per tutti gli enti giuridici con sede in Svizzera si riducono nella misura dello 0,36 per cento degli RWA e dello 0,125 per cento dell’esposizione totale. Per quanto riguarda gli attivi ponderati in funzione del rischio del gruppo UBS a fine 2024, la riduzione dello 0,36 per cento delle esigenze in materia di fondi propri corrisponde a una riduzione delle esigenze in materia di fondi propri di 1,8 miliardi di dollari statunitensi sotto forma di fondi propri di base di qualità primaria. UBS beneficia quindi attualmente di una fase introduttiva («phase-in») dell’aumento progressivo delle esigenze in materia di fondi propri, a seguito dell’acquisizione e integrazione di Credit Suisse, che durerà fino al 1º gennaio 2030. L’esigenza più elevata finora applicabile in materia di fondi propri di base di qualità primaria si riduce di conseguenza di circa 1,8 miliardi di dollari statunitensi rispetto all’ipotesi attuale. Attualmente le SIB restanti si collocano a un livello talmente basso rispetto ai limiti della franchigia che nel prossimo futuro, indipendentemente dall’adeguamento di tali valori, non si prevede alcuna modifica nell’assegnazione ai «bucket».

3 Esigenze in materia di liquidità: messa a disposizione di informazioni

3.1 Situazione iniziale

3.1.1 Necessità di agire e obiettivi

Come ha mostrato la crisi di Credit Suisse, nel quadro della gestione di una crisi, le incertezze sulla qualità dei dati e i ritardi nella predisposizione degli stessi da parte della banca interessata rappresentano importanti ostacoli, che andrebbero evitati. Dati attuali e di qualità affidabile costituiscono una condizione essenziale affinché le autorità possano gestire una crisi di liquidità. In tale contesto, nel suo rapporto sulla stabilità delle banche, il Consiglio federale ha previsto di inasprire i requisiti per la fornitura di informazioni all’autorità di vigilanza sulla situazione della liquidità (misura 25).

47 Ipotizzando che in riferimento alla quota di mercato UBS si trovi in futuro nel «bucket» M5 secondo l’allegato 9 OFoP, senza la presente modifica di ordinanza l’esigenza «going concern» passerebbe al 15,74 % per la quota RWA e al 5,5 % per il LR (cfr. rapporto del Consigli federale sulla stabilità delle banche, pag. 79).