Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/45: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (attuazione delle misure previste dal rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e dal rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 52 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta
3.1.2 Alternative esaminate e soluzione scelta
La soluzione scelta si concentra sull’importanza di informazioni attuali per le autorità se si profila o si è già verificata una mancanza di liquidità. Focalizzandosi principalmente sull’aumento della frequenza di aggiornamento delle esigenze prudenziali già esistenti in materia di rendicontazione, la nuova disposizione tiene conto dell’obiettivo di una regolamentazione per quanto possibile semplice. Se si profila o si è già verificata una mancanza di liquidità e in tempi di crisi è essenziale che le informazioni siano affidabili e aggiornate e rispecchino la situazione finanziaria in rapido mutamento della banca interessata. L’analisi degli scenari prevista dalla disposizione deve inoltre mostrare in modo tempestivo la resilienza dell’istituto nei confronti dell’evento di stress in atto, al fine di poter adottare per tempo le misure di intervento necessarie per reagire alla mancanza di liquidità.
3.2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo
Se una banca dell’Ue non soddisfa più i requisiti di liquidità o si prospetta un mancato adempimento dei requisiti, tale banca lo notifica immediatamente all’autorità di vigilanza nazionale e inoltra alla stessa un piano per il ripristino della conformità48. In linea di principio, la frequenza di trasmissione delle informazioni all’autorità di vigilanza passa così da mensile a giornaliera. Nel caso specifico e a propria discrezione, l’autorità di vigilanza può però ammettere comunicazioni meno frequenti e concedere un termine di comunicazione più lungo rispetto alla fine del giorno lavorativo corrispondente.
Nel Regno Unito si applicano norme pressoché identiche a quelle dell’UE49. Se una banca non soddisfa più i requisiti di liquidità, nel Regno Unito la frequenza di trasmissione delle informazioni (p. es. sull’indicatore della quota di liquidità [«liquidity coverage ratio», LCR] o sulle incongruenze nei finanziamenti legate alle scadenze) dipende comunque dalla somma di bilancio della banca. Le banche con una somma di bilancio pari ad almeno 5 miliardi di sterline su base individuale o consolidata sono soggette a una frequenza di rendicontazione giornaliera, mentre per le banche con una somma di bilancio più bassa si applica una frequenza settimanale. Nel Regno Unito l’entità delle informazioni da trasmettere dipende dalle dimensioni della banca; le banche più piccole sono quindi tenute a comunicare meno informazioni.
Anche negli Stati Uniti la frequenza della rendicontazione in materia di liquidità alle autorità di vigilanza si basa sulle dimensioni della banca. Le grandi banche statunitensi e le grandi banche estere con sede negli Stati Uniti50 sono tenute e comunicare giornalmente le informazioni sulla liquidità alle autorità di vigilanza sia in situazioni normali che in situazioni di stress51. L’entità della comunicazione dipende dai requisiti ampliati della Federal Reserve relativi al monitoraggio della liquidità degli istituti complessi e deve consentire l’identificazione tempestiva delle tendenze di liquidità e dei rischi potenziali. In generale, le organizzazioni bancarie della categoria III con un volume di finanziamento medio ponderato a breve termine a favore di grandi clienti inferiore a 75 miliardi di dollari statunitensi o le organizzazioni bancarie della categoria IV devono comunicare queste informazioni mensilmente, ma in una situazione
48 Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, articolo 414, consultabile all’indirizzo: CRR.
49 Le norme dell’UE in riferimento al CRR sono state ampiamente recepite dal Regno Unito. Cfr. spiegazioni relative all’articolo 414 nel «PRA Rulebook», consultabile all’indirizzo: https://www.prarulebook.co.uk/prarules/liquidity-crr.
50 Si tratta di holding bancarie di rilevanza sistemica globale, organizzazioni bancarie della categoria II o organizzazioni bancarie della categoria III con un volume di finanziamento medio ponderato a breve termine a favore di grandi clienti pari o superiore a $ US 75 mia.
51 Federal Reserve, Form FR 2052a, Complex Institution Liquidity Monitoring Report, consultabile all’indirizzo: Federal Reserve Board - Reporting Forms.