Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/45: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (attuazione delle misure previste dal rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e dal rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 52 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta

di stress e per un periodo limitato le autorità di vigilanza possono richiedere una rendicontazione più frequente.

Non esiste alcuno «swiss finish» ai sensi dell’articolo 4 LSgrI.

3.3 Punti essenziali del progetto

3.3.1 Nuova regolamentazione

Con la soluzione prevista nell’articolo 11 OLiq, le banche sono tenute ad adottare le misure tecniche e organizzative necessarie per consentire loro, al profilarsi o verificarsi di una mancanza di liquidità, di trasmettere tempestivamente le informazioni richieste dall’autorità di vigilanza, nel rispetto delle esigenze in materia di qualità di dati. In linea di principio, la nuova disposizione prevede che, tenuto conto delle esigenze prudenziali già esistenti come la presentazione della documentazione sulla liquidità secondo l’articolo 17c (LCR), gli indicatori di osservazione di cui all’articolo 18a («liquidity monitoring tools», LMT)52, la presentazione della situazione in merito alla liquidità secondo l’articolo 28 (esigenze particolari in materia di liquidità per le SIB), nonché le informazioni dettagliate su deflussi di depositi e le analisi degli scenari, la banca debba essere grado di aumentare la frequenza di aggiornamento. Le banche con una struttura di gruppo devono inoltre essere in grado di adeguare la loro infrastruttura di reporting in caso di riorganizzazioni.

3.3.2 Attuazione (adeguatezza dell’esecuzione)

Quale esigenza supplementare, la nuova disposizione impone in particolare alle banche l’obbligo di sviluppare la capacità, in caso di bisogno, di garantire una frequenza più elevata di aggiornamento e di trasmissione alla FINMA della documentazione già esistente sulla liquidità, così come di informazioni supplementari. L’esecuzione di questa modifica normativa può avvenire interamente con mezzi elettronici. Al fine di attuare l’esigenza relativa alla messa a disposizione delle informazioni in maniera proporzionale ed efficiente in termini di costi, l’articolo 11 stabilisce che per le banche delle categorie 4 e 5 la FINMA può prevedere agevolazioni in relazione alle informazioni da inoltrare. Per le piccole e medie imprese esiste quindi una norma semplificata o comportante costi inferiori ai sensi dell’articolo 4 LSgrI. Affinché la protezione dei creditori sia garantita indipendentemente dalla categoria della banca, è possibile escludere qualsiasi agevolazione in relazione alla frequenza di trasmissione. Tuttavia, in linea con la prassi di vigilanza già esistente, una frequenza più elevata di aggiornamento dei dati sarà richiesta in linea di principio solo per i dati instabili nel tempo. Fintantoché la banca considererà adeguati i modelli di stress interni esistenti per effettuare le analisi degli scenari richieste dall’articolo 11 capoverso 1 e sarà in grado di giustificarli nei confronti della FINMA, un onere supplementare al riguardo potrebbe sorgere solo in caso di nuovi rischi.

Non sono previste modifiche per quanto riguarda l’esecuzione delle misure modificate con mezzi elettronici. In linea di principio, l’OLiq non prescrive i mezzi da utilizzare. Nell’ambito dello scambio con la FINMA, è attualmente ammesso l’impiego di mezzi elettronici per la verifica dell’osservanza delle prescrizioni prudenziali.

52 Il rilevamento dei dati LMT avviene a cura della BNS. Spiegazioni e dettagli sono consultabili all’indirizzo: https://emi.snb.ch/de/emi/LMT.