Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/45: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (attuazione delle misure previste dal rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e dal rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 52 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta

3.4 Commento ai singoli articoli

3.4.1 OLiq

Con il nuovo articolo 11 illustrato di seguito viene attuata la misura 25 (Inasprire i requisiti per la fornitura di informazioni all’autorità di vigilanza sulla situazione della liquidità) contenuta nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche.

Articolo 11 Messa a disposizione delle informazioni al profilarsi o verificarsi di una mancanza di liquidità

Al profilarsi o verificarsi di una mancanza di liquidità, e in generale in presenza di una crisi di liquidità, è essenziale che le autorità possano valutare in ogni momento la situazione di liquidità delle banche interessate. Per gestire una crisi di liquidità, devono disporre delle informazioni necessarie per poter valutare la situazione e la necessità di adottare misure decise dalle autorità. L’articolo 11 stabilisce pertanto quali dati (p. es. riguardo ai deflussi infragiornalieri di depositi o sulla situazione prevista della liquidità per le settimane successive) devono essere comunicati dalle banche alla FINMA se si profila o si è già verificata una mancanza di liquidità.

Capoverso 1

Secondo il capoverso 1, la banca deve trasmettere tempestivamente alla FINMA informazioni complete e aggiornate così come analisi degli scenari di cui la FINMA necessita per la valutazione dello stato di liquidità attuale e futuro, non appena la banca o la FINMA giunge alla conclusione che potrebbe profilarsi o si è già verificata una mancanza di liquidità. In tale contesto è irrilevante che la mancanza di liquidità sia il risultato di un evento specifico all’istituto (p. es. un abbassamento del rating della banca) o comune al mercato (p. es. una considerevole sfiducia reciproca tra istituti finanziari a seguito dell’insolvenza di una banca terza). Dall’entità della mancanza di liquidità può derivare anche un mancato adempimento del requisito LCR. La possibilità per la FINMA, in simili casi, di esigere che la banca interessata fornisca informazioni nel corso del mese emanava finora dall’articolo 17b capoverso 5, che diviene quindi obsoleto (v. anche il commento relativo all’abrogazione di tale capoverso). Secondo l’articolo 10, già oggi la banca è tenuta a elaborare un piano d’emergenza in caso di mancanza di liquidità.

Il capoverso 1 stabilisce inoltre quali informazioni devono essere messe a disposizione della FINMA se si profila o si è già verificata una mancanza di liquidità. Per le analisi degli scenari necessarie ai fini della valutazione dello stato di liquidità futuro sono determinanti in particolare lo scenario LCR e gli scenari interni alle banche nonché, per le SIB, lo scenario di crisi esteso a 90 giorni secondo il capitolo 4 dell’OLiq. In determinati casi, dalla situazione attuale possono però derivare anche nuovi scenari (p. es. a causa dei rischi legati ai Paesi o dei rischi di controparte specifici) per i quali la trasmissione di informazioni tra la FINMA e la banca deve essere concordata individualmente. Gli indicatori di osservazione secondo l’articolo 18a, cui viene fatto riferimento nell’articolo, si riferiscono al rendiconto che già oggi deve essere inoltrato a cadenza mensile o trimestrale secondo gli LMT. Poiché le informazioni da inoltrare possono variare notevolmente a seconda dei casi, l’elenco di cui al capoverso 1 non è esaustivo.

Capoverso 2

Il capoverso 2 riguarda solo le banche che presentano una struttura di gruppo. Di conseguenza, questo requisito non si applica in particolare alle banche di piccole dimensioni che in genere non presentano una struttura di gruppo. Il capoverso chiarisce che l’infrastruttura di reporting di queste banche deve essere configurata in modo tale che la trasmissione