Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/45: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (attuazione delle misure previste dal rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e dal rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 52 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta
4.1.2 Precisazione dell’importo privilegiato e integrazioni nell’OBCR
La modifica della LBCR, adottata dal Consiglio federale il 23 novembre 2022 ed entrata in vigore il 1º gennaio 2023, prevede un termine transitorio di cinque anni fino alla fine del 2027 per i lavori preparatori delle banche per l’allestimento dell’elenco dei depositanti. La precisazione dei due capoversi dell’articolo 42b OBCR ha lo scopo di chiarire il calcolo dell’ammontare dei depositi privilegiati e di garantire la parità di trattamento di tutti i depositanti nel processo di pagamento. Si crea in tal modo chiarezza per le banche in merito alla realizzazione dei lavori preparatori.
Per il calcolo dell’ammontare del deposito privilegiato o del credito del cliente nei confronti di una banca (cfr. art. 42a cpv. 1 OBCR), le banche si affidano ai loro sistemi consolidati al fine di computare gli interessi passivi e attivi e gli emolumenti e dedurre l’imposta preventiva. La normativa vigente secondo il capoverso 1 dell’articolo 42b OBCR tiene insufficientemente conto di tale metodologia ai fini del calcolo dell’ammontare del credito, con la conseguenza che le banche dovrebbero prevedere due diversi metodi di calcolo paralleli per l’adempimento dei lavori preparatori. Il liquidatore del fallimento dovrebbe rivendicare separatamente gli emolumenti, gli interessi passivi e l’imposta preventiva. Ciò non corrisponde alla finalità del legislatore di concepire un processo possibilmente semplice ed efficiente nell’ottica di un pagamento rapido dei depositi privilegiati a favore dei depositanti54.
Pertanto, l’avere sul conto all’apertura del fallimento (o della misura ordinata secondo l’art. 26 cpv. 1 lett. e–h LBCR) deve essere determinato come per una normale chiusura di conto. La compensazione con altri crediti della banca non risultanti dalla relazione di conto rimane esclusa secondo il capoverso 2 dell’articolo 42b OBCR. Se la banca ha per esempio un credito derivante da un contratto ipotecario o di leasing, tale credito non viene tenuto in considerazione ai fini della determinazione dell’ammontare del deposito privilegiato. La chiusura avviene unicamente con riferimento alla rispettiva relazione di conto. Come risulta dal divieto di compensazione sancito per legge, una compensazione di ipoteche e prestiti è dunque esclusa. Al fine di poter allestire rapidamente l’elenco dei depositanti nel caso concreto, è utile effettuare una chiusura di conto ordinaria (idealmente nel sistema bancario centrale).
Oltre alla precisazione dell’importo privilegiato, viene introdotta un’integrazione ai fini della neutralità tecnologica per quanto riguarda la pubblicazione dei rapporti di gestione (art. 32 OBCR) e viene effettuato un allineamento al diritto delle obbligazioni per quanto riguarda l’articolazione del conto annuale (all. 1 OBCR).
4.1.3 Correzioni nell’OLiq
Oltre al nuovo articolo 11 OLiq descritto in precedenza, il progetto contiene ulteriori modifiche, vale a dire modifiche puntuali di disposizioni già esistenti ai fini di una rettifica degli articoli 7, 15a, 15e, 16, 17c, 17l, 17p e degli allegati 2, 4 e 5.
4.1.4 Correzioni nell’Oem-FINMA
Vengono inoltre modificati i rimandi non più attuali nell’articolo 3 capoverso 1 Oem-FINMA.
54 Messaggio del 19 giugno 2020 concernente la modifica della legge sulle banche (LBCR) (Insolvenza, garanzia dei depositi, segregazione), FF 2020 5647, in particolare 5653 e 5695.