Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/45: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (attuazione delle misure previste dal rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e dal rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 52 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta
adempimento del requisito LCR emanava già dall’articolo 17b capoverso 5 e dal numero marginale 334 della circolare FINMA 2015/2 «Rischi di liquidità – banche».
3.5 Ripercussioni sulle banche
Per permettere alla FINMA e alle autorità, nell’ambito della gestione di una crisi di liquidità, di valutare in ogni momento lo stato di liquidità delle banche interessate, secondo l’articolo 11 OLiq tali istituti devono trasmettere tempestivamente alla FINMA informazioni complete e aggiornate così come analisi degli scenari necessarie di cui la FINMA necessita per la valutazione dello stato di liquidità attuale e futuro. Si tratta dunque di una modifica della configurazione degli obblighi esistenti di informazione e comunicazione delle banche nei confronti della FINMA, cui è associato un obbligo di tolleranza per cui le banche sono tenute a mettere a disposizione le informazioni corrispondenti nel caso di ulteriori accertamenti da parte della FINMA.
Per poter stimare i costi dell’introduzione di questa normativa, nel novembre 2024 sono state raccolte le previsioni delle banche in relazione allo sviluppo e al mantenimento delle pertinenti capacità53. Concretamente, l’analisi si è concentrata sulla capacità di presentare a cadenza giornaliera la documentazione sulla liquidità secondo l’articolo 17c (LCR), gli indicatori di osservazione secondo l’articolo 18a (LMT) nonché le informazioni dettagliate su deflussi attuali di depositi e le analisi degli scenari. Per le banche con una struttura di gruppo sono state inoltre raccolte le stime dei costi relative alla capacità di adeguamento dell’infrastruttura in caso di riorganizzazioni della struttura del gruppo, mentre per le SIB sono state raccolte le stime relative alla capacità di presentare a cadenza giornaliera la documentazione sulla liquidità secondo l’articolo 28 (esigenze particolari in materia di liquidità per le SIB).
Una delle SIB non si attende costi aggiuntivi dall’introduzione dell’articolo 11, in quanto già oggi, per via della sua categorizzazione come SIB, deve soddisfare requisiti prudenziali più rigorosi e dispone dunque già delle capacità pertinenti.
Le stime dei costi delle banche mostrano che gran parte delle spese complessive per lo sviluppo una tantum di tali capacità (in media circa il 70 % delle spese complessive) e i costi d’esercizio annui ricorrenti per il mantenimento dei processi sviluppati rappresentano in media meno del 30 per cento delle spese complessive. Considerando solo le SIB, i costi di sviluppo una tantum salgono in media al 77 per cento delle spese complessive. Alla luce del fatto che l’introduzione dell’articolo 11 comporta in particolare modifiche di natura tecnica dell’infrastruttura informatica, le voci di spesa più elevate in questo contesto sono da ricondursi alle spese per il personale e per beni e servizi legate allo sviluppo della tecnologia necessaria: queste ammontano complessivamente al 64 per cento circa dei costi di sviluppo e al 43 per cento circa dei costi d’esercizio annui ricorrenti.
I costi di gran lunga più elevati sono associati allo sviluppo della capacità di presentare a cadenza giornaliera le analisi degli scenari rilevanti. La stima più elevata dei costi è stata comunicata da una SIB che ha dichiarato fino a 4,4 milioni di franchi, di cui la quota maggiore è rappresentata dai costi per l’informatica (circa fr. 2,8 mio.). I costi di manutenzione annui ricorrenti più elevati sono quindi associati anche alle analisi degli scenari che la stessa SIB quantifica in circa 1,1 milioni di franchi all’anno. Rispetto alle spese consolidate per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione pari a oltre 100 milioni di franchi nel 2023, si tratta di ripercussioni limitate.
Poiché le capacità di inoltro giornaliero delle informazioni concernenti LCR e LMT sono già ampiamente presenti presso le SIB, questi costi riguardano pressoché esclusivamente le
53 V. al riguardo le spiegazioni al n. 5.3.1.