Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/45: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (attuazione delle misure previste dal rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e dal rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 52 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta
tempestiva e completa di informazioni aggiornate e di analisi degli scenari sia garantita anche in seguito a riorganizzazioni, come per esempio la vendita di un’unità operativa. Pertanto, i corrispondenti sistemi informatici devono avere una configurazione il più possibile modulare.
Capoverso 3
Si tratta di una norma di delega alla FINMA. Concretamente, quest’ultima viene incaricata di determinare il momento della trasmissione, le informazioni da inoltrare e i requisiti relativi alla loro qualità nonché alla forma e alla frequenza della trasmissione. In base alle circostanze e a seconda del caso concreto, determinate informazioni (p. es. andamento delle posizioni di liquidità, saldi delle banche corrispondenti) possono dover essere fornite anche più volte al giorno. Per le informazioni che non sono disponibili quotidianamente, in particolare quando è necessario un allineamento con la contabilità, l’aggiornamento può comunque avvenire con una frequenza inferiore.
Per tenere conto delle differenze tra i singoli istituti in termini di dimensioni, modelli di attività e rischi e per prestare la dovuta attenzione alla proporzionalità della regolamentazione dei mercati finanziari, per le banche delle categorie 4 e 5 di cui all’allegato 3 OBCR la FINMA può prevedere agevolazioni in relazione alle informazioni da inoltrare, analogamente all’articolo 14 capoverso 3 lettera c. Per ragioni di protezione dei creditori, la FINMA può tuttavia escludere esplicitamente qualsiasi agevolazione in relazione alla frequenza di trasmissione delle informazioni, a meno che non si tratti di dati che anche sotto stress cambiano solo in misura irrilevante. Se si profila o si è già verificata una mancanza di liquidità, la FINMA deve, nell’ottica della protezione dei creditori, essere informata giornalmente anche dello stato di liquidità degli istituti più piccoli, al fine di poter valutare correttamente la situazione e adottare eventuali misure. Non è dunque possibile accordare una frequenza di trasmissione inferiore agli istituti più piccoli, in quanto in caso contrario sussisterebbe il pericolo di una disparità di trattamento tra i clienti delle banche di piccole e grandi dimensioni.
Articolo 17b Mancato adempimento del requisito LCR
Capoverso 5
In base alla regolamentazione attuale, la FINMA può esigere dalle banche che non raggiungono il grado di adempimento richiesto di fornire nel corso del mese informazioni a scadenze ravvicinate riguardanti il requisito LCR; può inoltre richiedere ulteriori informazioni inerenti alla liquidità, adeguate alla durata e all’entità del mancato raggiungimento del requisito LCR. Questa regolamentazione si trova ora nell’articolo 11 (Messa a disposizione delle informazioni al profilarsi o verificarsi di una mancanza di liquidità) e può dunque essere soppressa in questo punto.
Articolo 31d Disposizione transitoria della modifica del …
Le banche senza rilevanza sistemica devono uniformarsi alla nuova norma di cui all’articolo 11 concernente la messa a disposizione delle informazioni all’autorità di vigilanza entro un anno dalla sua entrata in vigore. Si garantisce in tal modo che dispongano di tempo sufficiente per le modifiche tecniche e organizzative dei processi. Un termine transitorio corrispondente non è necessario per le SIB, in quanto si può presumere che queste, in virtù dei requisiti più elevati legati al loro status di SIB, dispongano già della capacità corrispondente. Dal termine transitorio per le banche senza rilevanza sistemica è esclusa la documentazione sulla liquidità secondo l’articolo 17c relativa al requisito LCR. Sinora la capacità di presentare la documentazione sulla liquidità a cadenza mensile o giornaliera in caso di mancato