Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/45: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (attuazione delle misure previste dal rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e dal rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 52 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta
4.2 Commento ai singoli articoli
4.2.1 OFoP
Articolo 71b Titoli di credito esteri coperti
Capoverso 2
Questo nuovo capoverso precisa il trattamento dei titoli di credito esteri coperti in caso di mancato adempimento delle esigenze di cui al capoverso 1. Finora tale trattamento era definito nel commento al capoverso 1, dove tuttavia era indicato in modo scorretto («come credito nei confronti della banca»).
Articolo 72a Posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare
Capoverso 1
La formulazione modificata evita un doppio conteggio nel caso dell’utilizzo di impegni, in quanto questi, nella misura della richiesta, costituiscono parte integrante del credito in essere.
Articolo 100 Comunicazione dei grandi rischi e di altri rischi di credito rilevanti
Capoverso 4 lettera d
Nell’ambito dell’attuazione delle riforme finalizzate di Basilea III55, oltre alla documentazione dei fondi propri, il canale di rilevamento è stato modificato dalla BNS alla FINMA anche per la comunicazione dei grandi rischi (reporting sulla ripartizione dei rischi, rilevamento LER). Per il rilevamento LER, la modifica avrà luogo per i giorni di riferimento a partire dal 1º gennaio 2026. Nel corso dei lavori per l’attuazione di questa conversione, grazie alle analogie nell’oggetto del rilevamento sono state individuate potenziali sinergie tra il rilevamento LER e il rilevamento dei rischi inadempienza della controparte nel settore interbancario (rilevamento ARIS). Per ragioni di efficienza, si è resa opportuna l’integrazione di ARIS in LER.
Secondo la nuova lettera d, nell’ambito della comunicazione dei grandi rischi e di altri rischi di credito rilevanti (rilevamento LER) devono ora essere comunicate anche determinate posizioni complessive nei confronti di banche, in particolare quelle che non rientrano già nella lettera a o b. Per le banche all’interno di un conglomerato composto da imprese, banche e altre imprese attive nel settore finanziario o al di fuori di esso, devono essere considerate le posizioni fino al livello del gruppo la cui unità superiore è una banca o una società holding secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera b OBCR. La nuova lettera d getta le basi per sostituire il rilevamento ARIS, attualmente svolto dalla BNS, mediante integrazione nel rilevamento LER. Tale integrazione aumenta l’efficienza da una prospettiva globale. Con la sospensione del rilevamento ARIS si riduce il numero di rilevamenti che devono essere presentati dai soggetti tenuti a fornire informazioni. Viene inoltre semplificata la logica di rilevamento. In luogo dei due metodi diversi finora applicati per un oggetto del rilevamento analogo, in futuro sarà rilevante solo il metodo del rilevamento LER.
Le soglie di comunicazione di almeno 5 milioni di franchi o almeno il 4 per cento dei fondi propri di base computabili sono state fissate in modo tale che l’oggetto del rilevamento ARIS continui a essere adeguatamente coperto. In particolare, è importante che l’interconnessione di piccole e grandi banche possa continuare a essere rappresentata in misura sufficiente. Nel rilevamento ARIS ciò era ottenuto mediante la comunicazione supplementare delle posizioni
55 Modifica dell’OFoP del 29 novembre 2023 con entrata in vigore il 1º gennaio 2025.