Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/45: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (attuazione delle misure previste dal rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e dal rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 52 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta
d’impegno. Per contro, il rilevamento LER si limita, dal punto di vista della banca che effettua la comunicazione, alle posizioni di credito (posizioni con rischi di credito e rischi di credito della controparte, eventualmente anche da posizioni fuori bilancio). Le soglie di comunicazione scelte assicurano che i crediti delle grandi banche nei confronti delle piccole banche, che finora apparivano come posizioni d’impegno nel rilevamento ARIS, siano registrati direttamente come posizioni di credito delle grandi banche nel futuro rilevamento LER.
Capoverso 5
In questo capoverso viene effettuato un allineamento all’articolo 97 capoverso 2 lettera a. Dalla comunicazione annuale sono ora escluse, oltre alle posizioni nei confronti di banche centrali e governi centrali, anche le posizioni nei confronti di organizzazioni sovranazionali. Onde evitare ridondanze nell’ambito dell’articolo 100 per quanto riguarda le comunicazioni dei soggetti tenuti a fornire informazioni, le posizioni nei confronti di banche sono escluse esplicitamente, in quanto secondo la nuova lettera d del capoverso 4 costituiscono già l’oggetto delle comunicazioni trimestrali e semestrali di cui ai capoversi 1–4. La FINMA designa inoltre ulteriori controparti che possono essere escluse dalla comunicazione secondo questo capoverso. Le modifiche in questo capoverso e l’integrazione della lettera d nel capoverso 4 rispecchiano la prassi già oggi vigente in materia di comunicazione dei grandi rischi e di altri rischi di credito rilevanti.
Articolo 109 Gruppo di controparti associate
Capoverso 6
Con questo capoverso viene creata una norma di delega che autorizza la FINMA a precisare gli elementi per la qualificazione delle controparti come «gruppo di controparti associate». A tale scopo la FINMA deve fondarsi sul corrispondente standard minimo di Basilea «LEX»56.
Articolo 115 Calcolo delle posizioni per le transazioni che presentano un rischio di credito della controparte
Capoverso 3, terzo periodo
Con l’introduzione dello standard «LEX» già nell’articolo 109 capoverso 6, il riferimento in questo punto diventa obsoleto.
Allegato 3 Classi di posizione secondo l’AS-BRI senza utilizzo di rating esterni e fattori di ponderazione del rischio
Numero 5.1
Con l’aggiunta al numero 5.1 viene chiarito (come già accadeva nell’OFoP valida fino a fine 2024) che le posizioni garantite da pegno immobiliare sono considerate come non collateralizzate nel contesto del numero 5. Ciò è coerente con lo standard minimo di Basilea57.
56 Large exposure (LEX10.9–10.18), nella versione determinante secondo l’allegato 1, consultabile sul sito web della SFI: www.sif.admin.ch > Politica e strategia dei mercati finanziari > Regolamentazione dei mercati finanziari > Basilea III > Standard minimi di Basilea.
57 Calculation of RWA for credit risk (CRE20.108), nella versione determinante secondo l’allegato 1, consultabile sul sito web della SFI: www.sif.admin.ch > Politica e strategia dei mercati finanziari > Regolamentazione dei mercati finanziari > Basilea III > Standard minimi di Basilea.