Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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metterebbe nemmeno di concludere nuovi accordi con l’UE riguardanti settori nei quali è urgente una collaborazione (p. es. nel mercato dell’energia elettrica).

2. Libero scambio puro. Optare per un simile approccio significherebbe ri-

durre il livello di integrazione economica esistente tra la Svizzera e l’UE, che in quel quadro consisterebbe solo nell’eliminazione degli ostacoli tariffari al commercio (dazi e contingenti). Verrebbero pertanto a cadere tutte le facilitazioni fondate sull’armonizzazione del diritto e l’economia svizzera dovrebbe fare i conti con nuovi ostacoli tecnici (non tariffari) al commercio. Senza la prevista armonizzazione giuridica, il margine di manovra politico della Svizzera sarebbe più ampio solo all’apparenza. In pratica i vantaggi risulterebbero modesti, dato che, considerata l’importanza del mercato interno europeo, la Svizzera sarebbe spesso indotta a recepire unilateralmente il diritto dell’UE (attuazione autonoma). Una relazione di questo tipo potrebbe basarsi sull’Accordo di libero scambio del 1972 oppure su un nuovo e più ampio accordo con l’UE. Lo scenario di libero scambio puro senza armonizzazione giuridica presenterebbe minori possibilità di espansione rispetto alla situazione attuale; vi sarebbero possibilità di ampliamento soprattutto nel settore dell’agricoltura e, in misura minore, in quello dei servizi, ma dovrebbero corrispondere agli interessi di entrambe le parti23.

3. Proseguimento della via bilaterale. Mediante questo approccio, perse-

guito a partire dagli anni Novanta, la Svizzera e l’UE sono riuscite a creare in determinati settori condizioni analoghe a quelle del mercato interno e a cooperare in ulteriori ambiti, soprattutto grazie all’associazione della Svizzera a Schengen/Dublino. Malgrado sussistano ancora lacune, le esigenze essenziali della Svizzera e della sua economia sono soddisfatte. La Svizzera ha inoltre potuto conservare il proprio margine di manovra politico, anche se finora le sue possibilità di partecipazione ai processi decisionali pertinenti dell’UE sono state limitate. Tuttavia, a seguito dell’annuncio da parte dell’UE che non sarebbero più stati conclusi accordi di accesso al mercato interno e che quelli esistenti sarebbero stati aggiornati in maniera limitata, il proseguimento della via bilaterale è divenuto incerto e la sua fattibilità dal punto di vista della politica estera è stata rimessa in questione.

4. Adesione al SEE. Se dovesse decidere di aderire al SEE, la Svizzera, che

in passato aveva già condotto negoziati in tal senso, dovrebbe poterlo fare senza grandi difficoltà. A differenza della via bilaterale, nell’ambito del

23 Cfr. il rapporto del Consiglio federale del giugno 2015 in risposta al postulato Keller-Sutter [13.4022] «Un accordo di libero scambio con l’UE al posto degli accordi bilaterali». Per un esempio di ampi accordi di libero scambio senza armonizzazione giuridica cfr. gli accordi dell’UE con il Regno Unito e il Canada: Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, GU L 444 del 31.12.2020, pag. 14; Accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, l’Unione europea e i suoi Stati membri, GU L 11 del 14.1.2017, pag. 23.