Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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accordo quadro istituzionale, il Consiglio federale ha scelto di puntare a includere gli elementi istituzionali nei diversi accordi di accesso al mercato interno tramite un approccio settoriale.

I punti centrali degli elementi istituzionali negoziati sono elencati di seguito.

– Come stabilito dall’approccio settoriale, gli elementi istituzionali sono stati

inclusi negli accordi di accesso al mercato interno esistenti e nuovi, oltre che, per analogia e nella misura in cui è necessario per il suo funzionamento, nell’Accordo sulla sanità. Non è più previsto alcun accordo quadro orizzontale simile a quello che è stato oggetto dei negoziati fino al 2021. Ciò permette di adeguare meglio gli elementi istituzionali alle specificità dei singoli accordi, di tenere conto degli interessi della Svizzera e di evitare qualsiasi nuova connessione, per quanto riguarda la denuncia, tra gli accordi relativi al mercato interno esistenti e quelli nuovi (ad eccezione della sicurezza alimentare che fa parte dell’Accordo agricolo). Non c’è dunque alcuna clausola «super ghigliottina».

– Il recepimento dinamico si limita al campo di applicazione e agli obiettivi

definiti negli accordi e assicura l’aggiornamento regolare degli accordi relativi al mercato interno garantendo così la partecipazione della Svizzera a quest’ultimo. Ogni aggiornamento continua a richiedere il consenso della Svizzera e dell’UE (non è previsto alcun automatismo). Le procedure costituzionali svizzere sono rispettate, soprattutto attraverso tempi di recepimento sufficientemente lunghi. In ogni accordo relativo al mercato interno gli interessi vitali della Svizzera (p. es. politica di trasferimento del traffico dalla strada alla ferrovia nel Paese, protezione dei salari nel campo della libera circolazione delle persone, centrali di riserva nel settore dell’energia elettrica) sono garantiti attraverso apposite eccezioni. Il valore giuridico di queste ultime è chiaramente definito, come anche quello dei meccanismi di salvaguardia e dei principi nell’ambito della libera circolazione delle persone e della protezione dei salari (v. n. 2.3.6.1).

– Il meccanismo di composizione delle controversie definisce un quadro giu-

ridico che permette alla Svizzera di far valere i propri diritti in maniera efficace. Se non è possibile trovare una soluzione in ambito diplomatico-politico in seno al comitato misto, un tribunale arbitrale la cui composizione è paritaria viene incaricato di risolvere la controversia. Il tribunale arbitrale sottopone una questione alla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) solo quando tale questione riguarda l’interpretazione di una nozione del diritto dell’UE e solo se ciò è pertinente e necessario per la composizione della controversia. La decisione di rivolgersi alla CGUE è presa dal tribunale arbitrale e la CGUE non può intervenire di propria iniziativa in una procedura arbitrale. Inoltre, la decisione finale rispetto alla controversia spetta in ogni caso sempre al tribunale arbitrale.

– Nell’ipotesi in cui una delle Parti contraenti non rispettasse una decisione

del tribunale arbitrale, le misure di compensazione prese dall’altra Parte do-