Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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vranno essere proporzionate e limitate agli accordi relativi al mercato interno. È dunque possibile che le misure di compensazione siano prese nel quadro di un altro accordo relativo al mercato interno, diverso da quello interessato dalla controversia (resta escluso l’ambito relativo all’agricoltura dell’Accordo agricolo [v. ultimo punto di seguito]). Queste misure non potranno tuttavia coinvolgere altri campi, come la cooperazione nell’ambito dei programmi. Le Parti potranno rivolgersi al tribunale arbitrale per chiedere una valutazione della loro proporzionalità. In questo quadro, potranno far intervenire il tribunale prima dell’effettiva entrata in vigore delle misure di compensazione per prolungare l’effetto sospensivo automatico di tre mesi fino alla decisione finale relativa alla proporzionalità.
– L’interpretazione uniforme e l’applicazione armonizzata degli accordi non-
ché la vigilanza di questi ultimi sono garantite dalla Svizzera e dall’UE sul proprio rispettivo territorio (modello a due pilastri). Le competenze del Tribunale federale e degli altri organi giurisdizionali svizzeri nonché quelle della CGUE e degli organi giurisdizionali degli Stati membri per quanto riguarda l’interpretazione degli accordi in casi specifici è salvaguardata. Ogni Parte mantiene anche l'autonomia dei propri tribunali nell'interpretazione del proprio diritto. Le competenze dei tribunali svizzeri e del Tribunale federale non vengono dunque modificate dall'esito dei negoziati.
– La responsabilità principale della gestione degli accordi resta, come è stato
finora, dei comitati misti, nei quali la Svizzera e l’UE sono rappresentate in maniera paritaria e prendono le decisioni all’unanimità.
– La Svizzera può esercitare la propria influenza sui processi legislativi par-
tecipando all’iter legislativo dell’UE (decision shaping) nel caso di tutti gli atti giuridici che rientrano nel campo di applicazione degli accordi.
– La Svizzera può poi influenzare le procedure giurisdizionali dell’UE depo-
sitando memorie o osservazioni davanti alla CGUE nel caso in cui venga sollevata una questione di interpretazione che abbia un impatto sulla Svizzera.
– Un regime specifico è previsto nella parte relativa all’agricoltura dell’Ac-
cordo agricolo: come risultato dei negoziati, quest’ultimo si compone di due parti distinte, la parte agricola e quella sulla sicurezza alimentare. Gli aspetti riguardanti il mercato interno sono contenuti unicamente nel Protocollo sulla sicurezza alimentare. La parte agricola non prevede dunque alcun recepimento dinamico e il meccanismo di composizione delle controversie in questa parte si limita a un tribunale arbitrale che non prevede alcun ruolo per la CGUE. Le misure di compensazione connesse a una violazione di questa parte potranno essere prese solo nel quadro dell’Accordo agricolo e nessuna misura di compensazione potrà essere adottata nella parte relativa all’agricoltura dell’Accordo in questione in caso di controversia riguardante altri accordi relativi al mercato interno.