Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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– Gestione: il ruolo centrale nella gestione degli accordi è attribuito ai comitati misti. Esiste un comitato misto per ogni accordo, tranne nel caso dell’Accordo agricolo che ne prevede due (Comitato misto agricoltura e Comitato misto veterinaria). In seno ai comitati misti le Parti prendono le decisioni di comune accordo, ossia all’unanimità. I comitati misti possono formulare raccomandazioni e dispongono di un potere decisionale limitato ai casi previsti dai singoli accordi. Le Parti danno seguito alle decisioni secondo le proprie regole interne. I comitati misti vigilano sul buon funzionamento degli accordi, aggiornano la maggior parte degli allegati a seconda degli sviluppi del diritto dell’UE e favoriscono lo scambio di informazioni e le consultazioni tra le Parti, soprattutto in merito ai cambiamenti sul piano legislativo e della giurisprudenza. Si riuniscono in base alla necessità, ma almeno una volta all’anno, e possono costituire gruppi di lavoro che li assistono nell’adempimento dei loro compiti.
– Composizione delle controversie: i comitati misti sono inoltre incaricati di risolvere le controversie che vengono loro sottoposte dalle Parti. Se non è possibile arrivare alla composizione di una controversia in seno al comitato misto, essa resta senza soluzione. Nel caso dell’Accordo sul trasporto aereo, le decisioni prese dalle istituzioni dell’UE conformemente alle disposizioni dell’accordo possono essere contestate solo davanti alla CGUE e non davanti al comitato misto. Pertanto, da oltre 25 anni l'Accordo sul trasporto aereo prevede competenze per la CGUE nei confronti, in particolare, dei singoli e degli operatori economici svizzeri in settori strettamente limitati. Ciò va oltre il livello di integrazione dei nuovi elementi istituzionali, che in linea di principio prevedono solo un ruolo limitato della CGUE nell'interpretazione dei concetti di diritto dell'UE (ove pertinente e necessario) nella composizione delle controversie interstatali. Inoltre, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea svolge già un ruolo importante nel contesto dell'associazione della Svizzera a Schengen e a Dublino, con conseguenze potenzialmente incisive in caso di disaccordo al riguardo. Se la Svizzera si discosta sostanzialmente dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di acquis di Schengen e Dublino (ciò che finora non è mai avvenuto), le due parti devono trovare una soluzione. Ciò implica che la Svizzera riprenda la giurisprudenza della CGUE oppure che l'UE accetti tale divergenza (cosa poco probabile). In caso contrario, l'associazione della Svizzera a Schengen e a Dublino cessa automaticamente entro un determinato termine. L'esistenza di divergenze da parte della Svizzera rispetto alla giurisprudenza della CGUE può però anche essere tematizzata anche nell'ambito delle valutazioni Schengen. In tale contesto, la Commissione europea può formulare raccomandazioni alla Svizzera, che è tenuta a renderne conto.
– Misure di riequilibrio, misure di salvaguardia temporanee e sospensione: l’Accordo sui trasporti terrestri e l’Accordo sul trasporto aereo prevedono la possibilità di misure di riequilibrio o misure di salvaguardia temporanee. Se una Parte contraente constata che l’altra Parte non rispetta gli obblighi presi in base a questi accordi o che non dà attuazione a una decisione del