Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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Il Consiglio federale ritiene che il mandato negoziale sia stato pienamente adempiuto. Chiede l'approvazione dei protocolli istituzionali dell'ALCP, dell'Accordo sui trasporti terrestri, dell’Accordo sul trasporto aereo e del MRA nell'ambito della parte relativa alla stabilizzazione del pacchetto Svizzera-UE. Per quanto riguarda l'approvazione dell'Accordo sull'energia, il Protocollo sulla sicurezza alimentare e dell'Accordo sulla sanità, si vedano rispettivamente i numeri 2.11.1, 2.12.1 e 2.13.1.
2.1.2 Situazione iniziale
2.1.2.1 Elementi istituzionali attuali negli accordi relativi al mercato interno esistenti
Nel contesto degli accordi relativi al mercato interno sono considerati «elementi istituzionali» soprattutto le disposizioni che riguardano l’aggiornamento degli accordi in base all’evoluzione del diritto delle Parti contraenti, l’interpretazione, l’applicazione e la vigilanza degli accordi, oltre alla composizione delle controversie che potrebbero derivarne.
Le disposizioni istituzionali attuali dei cinque accordi relativi al mercato interno esistenti sono simili, ma alcune differenze risultano dalla natura particolare dei singoli accordi49. Di seguito sono descritte in maniera sintetica e generale.
– Equivalenza o integrazione delle legislazioni: l’Accordo sui trasporti terrestri, l’Accordo sull’abolizione degli ostacoli tecnici al commercio e l’Accordo agricolo si fondano attualmente sul principio di equivalenza della legislazione svizzera e di quella dell’UE. In concreto questi accordi vengono di solito aggiornati progressivamente, seguendo l’evoluzione del diritto dell’UE, mentre la Svizzera adegua la propria legislazione affinché raggiunga l’obiettivo d’equivalenza con quella europea. L’Accordo sul trasporto aereo si basa invece sul principio di integrazione e trasforma gli atti giuridici dell’UE applicabili in questo campo in regole comuni alle Parti. L’ALC si fonda teoricamente sul principio di equivalenza, ma, nei fatti, gli adeguamenti apportati finora hanno seguito il principio di integrazione.
– Interpretazione: gli accordi prevedono che, nella misura in cui la loro applicazione implica nozioni di diritto dell’UE o nella misura in cui le disposizioni dell’accordo e degli atti giuridici dell’UE che sono contenuti nell’accordo sono identiche nella sostanza alle regole dell’UE, si deve tenere conto della giurisprudenza pertinente della CGUE anteriore alla data della firma. Per quanto riguarda la giurisprudenza posteriore sono definite procedure di scambio di informazioni e di consultazione.
– Applicazione e vigilanza: le Parti sono tenute a prendere tutte le misure necessarie per garantire il rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi. Ogni Parte è responsabile della corretta applicazione degli accordi sul proprio territorio (modello a due pilastri). L’Accordo sul trasporto aereo prevede regole specifiche in merito all’applicazione e alla vigilanza, e in particolare assegna determinate competenze alle istituzioni dell’UE.
49 FF 1999 5118 segg.