Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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dell’UE che la riguardano (decision shaping), (ii) le sue procedure costituzionali siano rispettate e (iii) non vengano recepiti sviluppi del diritto dell’UE che rientrano nel campo di applicazione di un’eccezione.

– Composizione delle controversie: in caso di controversie, le Parti cercheranno una soluzione politica nel comitato misto. Qualora quest’ultimo non giunga a una soluzione, l’una o l’altra Parte potrà sottoporre la controversia a un tribunale arbitrale paritario. Se la controversia solleva una questione concernente un’eccezione all’obbligo di recepimento dinamico e non implica l’interpretazione o l’applicazione di nozioni di diritto dell’UE, il tribunale arbitrale risolverà la controversia senza un rinvio alla CGUE. Se invece la controversia solleva una questione concernente l’interpretazione o l’applicazione di una disposizione di un accordo o del diritto dell’UE la cui applicazione implica nozioni di diritto dell’UE, e se l’interpretazione di tale disposizione è rilevante per la composizione della controversia e necessaria per consentire al tribunale arbitrale di prendere una decisione, quest’ultimo dovrà rivolgersi alla CGUE per un’interpretazione che sarà vincolante. In ogni caso spetterà al tribunale arbitrale decidere se ci sono le condizioni per un coinvolgimento della CGUE. La CGUE non potrà intervenire di propria iniziativa in una procedura arbitrale. La decisione in merito alla controversia sarà sempre presa dal tribunale arbitrale.

– Misure di compensazione: in caso di violazioni constatate dal tribunale arbitrale, misure di compensazione proporzionate potranno essere adottate nell’accordo interessato dalla violazione o in un altro accordo relativo al mercato interno. La Svizzera mira a garantire che le misure di compensazione non possano entrare in vigore fino a quando il tribunale arbitrale non si sia pronunciato sulla loro proporzionalità. L’obiettivo è soprattutto evitare eventuali danni provocati da misure di compensazione in seguito dichiarate sproporzionate.

– Cooperazione parlamentare: la Svizzera mira a stabilire una cooperazione parlamentare tra l’Assemblea federale e il Parlamento europeo.

2.1.3.4 Processo negoziale

Per quanto riguarda l’UE, il Consiglio ha adottato il mandato negoziale il 12 marzo 202456. I negoziati sono stati avviati ufficialmente il 18 marzo 2024 (v.

n. 1.3.21).

Nell’ambito dei negoziati, gli elementi istituzionali sono stati trattati dal gruppo negoziale «Disposizioni istituzionali e altre questioni», guidato dai capi negoziatori delle due delegazioni. La guida della delegazione svizzera è stata assicurata congiuntamente dalla Divisione Europa della Segreteria di Stato (Dipartimento federale degli affari esteri [DFAE]), attraverso il capo negoziatore, e dall’Ufficio federale di giustizia (UFG) (Dipartimento federale di giustizia e polizia [DFGP]). La delegazione era

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