Rapporto sui risultati
Consultazione 2025/51: Revisione dell’ordinanza contro l’inquinamento fonico · 14 pagine
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Rapporto sui risultati OIF
Iscrizione nel registro fondiario: in caso di concessione di una deroga, il motivo dell’eccezione dovrebbe essere iscritto nel registro fondiario (Aeroporto di Zurigo, aerosuisse, aviationsuisse e altri partecipanti alla consultazione).
3.2.4 Art. 31a (abrogazione)
L’articolo 31a, che contiene disposizioni speciali per gli aeroporti con traffico di velivoli grandi, deve essere abrogato senza sostituzione.
I VERDI e le organizzazioni ambientaliste esprimono la preoccupazione che l’abrogazione senza sostituzione possa indurre a un’errata interpretazione secondo cui il divieto di voli notturni non sarebbe più applicabile. Chiedono pertanto che il divieto di voli notturni sia nuovamente sancito nell’articolo 31 OIF.
3.2.5 Art. 34 cpv. 1 lett. a
Il capoverso precisa le indicazioni che i committenti devono fornire nella richiesta dell’autorizzazione di costruire.
Obbligo di motivazione per le misure non attuate: Cantoni, Città di Zurigo e Cercle Bruit chiedono che i committenti non siano tenuti a indicare nella richiesta dell’autorizzazione di costruire solo i provvedimenti verificati, ma anche a motivare la loro mancata attuazione. Tale disposizione deve pertanto essere precisata nel contesto dell’autorizzazione di costruire. Confronta una richiesta analoga per le zone edificabili nell’articolo 29 capoverso 3.
Semplificazione delle procedure: Sviluppo Svizzera e IPB chiedono che la prova dei provvedimenti verificati sia fornita con un «onere ragionevole» al fine di non rendere inutilmente più costosa o più complessa l’attività edilizia.
3.2.6 Art. 39 cpv. 4
Il capoverso precisa il luogo di determinazione per gli spazi esterni a uso privato ai sensi dell’articolo 22 capoverso 2 lettera a numero 3 revLPAmb.
Considerazione delle pavimentazioni fonoassorbenti: nel calcolo delle immissioni foniche, è necessario tenere esplicitamente conto delle caratteristiche della superficie stradale (costruzionesvizzera, SSIC, USAM, economiesuisse e swissmem, nonché altri partecipanti alla consultazione).
3.2.7 Art. 41 cpv. 2bis
Il capoverso precisa l’applicabilità dei valori limite d’esposizione per gli spazi esterni a uso privato ai sensi dell’articolo 22 capoverso 2 lettera a numero 3 revLPAmb.
Limitazione del campo di applicazione: FSU, associazioni immobiliari, associazioni economiche e altri partecipanti alla consultazione chiedono di limitare il campo di applicazione del capoverso all’articolo 22 capoverso 2 lettera a numero 3 revLPAmb o a uno spazio esterno