Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/54: Ordinanza concernente la legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (ordinanza sull’Id-e; OIdE) · 50 pagine

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anonimo identificabile (identificativo). Il rispettivo identificativo è generato mediante un’interazione tecnica con l’UFIT. L’emittente o il verificatore è responsabile della gestione dei dati che iscrive. L’identificativo non permette di risalire all’identità dell’emittente o del verificatore.

I contenuti del registro di base sono pubblicamente accessibili mediante un’interfaccia che non richiede registrazione. È necessario consultare i dati per verificare la validità crittografica dei mezzi di autenticazione elettronici. I dati iscritti nel registro di base da un emittente o da un verificatore sono protetti dal trattamento da parte di terzi, di modo che soltanto l’emittente o il verificatore può trattarli e l’autenticità di tali dati è garantita in ogni momento.

Art. 5 Modifica e cancellazione dei dati da parte dell’emittente o del verificatore

L’emittente o il verificatore di mezzi di autenticazione elettronici dispone liberamente delle informazioni che iscrive nel registro di base. Mediante il portale può modificare o cancellare in ogni momento i dati che ha iscritto. In caso di cancellazione sono eliminati l’identificativo che gli è stato attribuito, la sua chiave crittografica e i dati sulla revoca di singoli mezzi di autenticazione. Pertanto, la validità dei mezzi di autenticazione già emessi non può più essere verificata perché le informazioni necessarie a tal fine non sono più disponibili.

L’emittente o il verificatore deve provare di essere il legittimo possessore dell’iscrizione, in particolare mediante l’identificativo o la necessaria chiave crittografica privata. Generalmente, questa tappa della verifica si svolge in modo automatizzato. Se la prova non può più essere fornita, ad esempio perché la chiave crittografica privata è andata persa, occorre rendere plausibile la legittima possessione dell’iscrizione in altro modo, ad esempio mediante i dati raccolti e verificati durante il processo di iscrizione nel registro di fiducia o mediante altri dati che permettono un’identificazione affidabile, se l’emittente o il verificatore non è registrato nel registro di fiducia. La disposizione è formulata in modo neutro sotto il profilo tecnologico per permettere altri tipi di prove tecniche in base all’evoluzione tecnica.

Invece di cancellare l’iscrizione, l’emittente o il verificatore di mezzi di autenticazione elettronici può disattivarlo, di modo che i mezzi di autenticazione già emessi rimangano verificabili. Possono così ad esempio essere verificati mezzi di autenticazione elettronici che conservano la loro validità malgrado siano stati emessi da un’organizzazione non più attiva. Se intende disporre successivamente di un identificativo attivo, l’emittente o il verificatore deve registrarsi di nuovo e iscrivere i dati nel registro di base.

Art. 6 Cancellazione dei dati non necessari

Cpv. 1 e 2

Se constata che un emittente o un verificatore iscrive nel registro di base dati che non sono necessari per le finalità di cui all’articolo 2 capoverso 1 LIdE, l’UFG incarica l’UFIT di cancellare tali dati o l’intera iscrizione. Tuttavia, prima che i dati siano cancellati, informa l’emittente o il verificatore interessato, sempre che ciò sia possibile con un