Rapporto sui risultati

Consultazione 2025/57: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2026 · 47 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2026 OPSR

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Art. 10 Obbligo di trattamento termico

La disposizione proposta riscuote il consenso di 23 partecipanti alla consultazione, di cui 16 l’approvano in toto (BL, CCA, enevi, JU, Kompostforum, SARS, Satom, SG, SO, swisscleantech, Swissmem, SwissZinc, UR, VfA, VSMR, ZAR) e sette propongono alcune modifiche (ACSI, ASIR, BirdLife, InnoRecycling, Köniz, VD, WWF). Le principali modifiche e integrazioni proposte concernono i seguenti aspetti:

- menzionare esplicitamente l’obbligo di utilizzare il potenziale energetico dei rifiuti (VD);

- precisare che il riutilizzo rientra nella prevenzione dei rifiuti, la cui definizione includerà la tutela della salute (BirdLife, WWF);

- modificare il titolo dell’articolo in: «Sussidiarietà del trattamento termico» (InnoRecycling);

- è necessario continuare ad assicurare che i prodotti tessili usati siano sottoposti a valorizzazione energetica secondo l’articolo 10 laddove non è opportuno sottoporli alla valorizzazione materiale (Köniz);

- l’onere della prova che i rifiuti combustibili non possono essere riutilizzati o sottoposti a valorizzazione materiale deve essere a carico di chi consegna i rifiuti e non del gestore degli impianti (ASIR).

Nessun partecipante alla consultazione si oppone al testo dell’articolo.

Art. 12 Obbligo generale di riciclare secondo metodi conformi allo stato della tecnica

La disposizione proposta riscuote il consenso di 48 partecipanti alla consultazione, di cui nove senza riserve (ASIR, InnoRecycling, Kompostforum, Swissmem, SwissZinc, VaLoo, VfA, VSMR, ZAR), mentre 39 ravvisano la necessità di apportare modifiche (AG, APEC, Après, AR, BE, BirdLife, BL, BS, CCA, Cemsuisse, economiesuisse, EL, enevi, FPFF, GE, GR, InnoRecycling, JU, Köniz, LU, m.s, McD, PSS, REAL, Satom, SG, SO, TG, Thun, TI, UCS, UR, usam, VD, Vetrum, VS, WWF, ZeroWaste, ZH). Le principali modifiche e integrazioni proposte concernono gli aspetti seguenti:

- le imprese e le unità locali che ricevono e depositano temporaneamente beni mobili, quali le merci, al solo scopo di controllarli e pulirli in vista di un loro riutilizzo possono essere esonerate dall’obbligo d’autorizzazione di cui all’articolo 8 dell’ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif; RS 814.610) e dall’obbligo di comunicazione secondo l’articolo 27 OPSR (AG, AR, BE, BL, BS, CCA, GR, JU, LU, NW, SG, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZH);

- adeguare il titolo e il contenuto all’articolo 30d LPAmb; introdurre esplicitamente la preparazione per il riutilizzo; obbligare l’UFAM e i Cantoni a incoraggiare il riutilizzo; rafforzare la priorità del riutilizzo rispetto al riciclaggio con una valutazione ambientale periodica (acsi, Après, Birdlife, Durabilitas, FRC, Greenpeace, SP, Swisscleantech, Vetrum, WWF, ZeroWaste);

- rendere possibile la preparazione per il riutilizzo presso i centri di raccolta pubblici, senza stabilire prima prescrizioni concrete in un’ordinanza (REAL, Thun, UCS, ZEBA);

- integrare nell’articolo la sostenibilità economica (economiesuisse) e la condizione che non sia pregiudicata una futura valorizzazione materiale (metal.suisse);

- la preparazione per il riutilizzo deve tenere conto dei requisiti e delle caratteristiche del prodotto finale (Ziegelindustrie);

- la preparazione per il riutilizzo deve avere la priorità rispetto alla valorizzazione materiale (FPFF);

- la valorizzazione termica con produzione di energia non deve essere equiparata allo smaltimento (Köniz);

- integrare un divieto per gli imballaggi monouso e le etichette non biodegradabili per alimenti e i prodotti monouso in plastica (enevi, Satom);

- la valorizzazione materiale ed energetica deve essere anteposta alla sola valorizzazione energetica senza indugio (APEC);