Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/57: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2026 · 44 pagine
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1.4 Basi legali
La LPAmb costituisce la base dell’attuale OIB come pure della nuova ordinanza sugli imballaggi.
Gli articoli 30, 30a e 30d LPAmb consentono al Consiglio federale di stabilire determinati requisiti per la fabbricazione di imballaggi. Questi articoli sono già stati applicati per emanare prescrizioni sulla composizione degli imballaggi per bevande, in modo che questi non ostacolino i processi di riciclaggio esistenti (art. 3 OIB). Il nuovo articolo 35i LPAmb (in vigore dal 1.1.2025), deciso nell’ambito dell’iniziativa parlamentare 20.433 «Rafforzare l’economia circolare svizzera», concretizza con una lista di esempi la possibilità di stabilire ulteriori requisiti per imballaggi e prodotti nell’ottica di ridurre il carico ambientale.
L’articolo 30b LPAmb prevede che il Consiglio federale da un lato possa prescrivere che determinati rifiuti debbano essere raccolti e consegnati separatamente per lo smaltimento, dall’altro che possa obbligare chi mette in commercio prodotti a riprenderli dopo l’uso. L’obbligo sussidiario di riprendere gli imballaggi per bevande in PET e in metallo di cui all’articolo 7 OIB come pure le quote di riciclaggio fissate nell’articolo 8 OIB si basano sull’articolo summenzionato. In virtù di questa base legale, gli obblighi possono essere estesi anche ad altri materiali di imballaggio.
La tassa di smaltimento anticipata sugli imballaggi per bevande in vetro di cui all’articolo 9 OIB si basa sull’articolo 32abisLPAmb. Questo articolo può essere applicato ad altri imballaggi (in vetro).
Infine, gli articoli 44 e 46 LPAmb consentono di rilevare alcuni dati per verificare l’efficacia della regolamentazione emanata e garantire l’esecuzione. Gli obblighi di informare sono già sanciti nella sezione 5 OIB per gli imballaggi per bevande.
Ordinanze in vigore contenenti riferimenti agli imballaggi
Singoli aspetti degli imballaggi in termini di funzione e contenuto sono regolamentati in numerosi atti normativi, come dimostrano i due esempi di seguito riportati. L’ordinanza del 18 maggio 2005 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81), ad esempio, stabilisce il tenore massimo di metalli pesanti negli imballaggi o determinati obblighi di etichettatura. L’ordinanza del 16 dicembre 2016 sui materiali e gli oggetti (RS 817.023.21) stabilisce requisiti specifici per i materiali e gli oggetti che entrano in contatto con le derrate alimentari, compresi i materiali di imballaggio.
L’attuale OIB è l’unico atto normativo che prende in considerazione l’intera catena del valore di un tipo di imballaggio al fine di ridurne l’impatto ambientale. L’OIB costituisce una base adeguata per formulare le nuove disposizioni, poiché quelle in essa contenute si sono dimostrate valide nella pratica. In questo modo si garantisce inoltre che le nuove disposizioni sugli imballaggi non vengano distribuite tra ulteriori atti normativi. Partendo dall’attuale OIB, si arriva così a una nuova ordinanza sugli imballaggi, modificandone di conseguenza titolo e campo di applicazione.
Gli altri atti normativi in vigore che disciplinano gli imballaggi o i materiali di imballaggio non sono interessati da questa revisione. L’unica eccezione è rappresentata dall’ordinanza del 7 settembre 2001 relativa all’ammontare della tassa di smaltimento anticipata sugli imballaggi per bevande in vetro (RS 814.621.4), che deve essere