Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/57: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2026 · 44 pagine
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la regolamentazione in vigore). Questa nuova disposizione crea le basi per introdurre una raccolta differenziata di alta qualità degli imballaggi in plastica riciclabili su tutto il territorio svizzero.
Per il momento le disposizioni volte a finanziare lo smaltimento dei materiali di imballaggio devono essere adeguate solo per gli imballaggi in vetro. Con l’estensione della TSA ad altri imballaggi in vetro (art. 7 segg. OI), l’attuale deficit di finanziamento relativo allo smaltimento del vetro usato sarà in gran parte colmato.
La nuova possibilità di esenzione dall’obbligo del deposito di cui all’articolo 17 OI mira a promuovere l’impiego di imballaggi multipli per le bevande.
Infine, con gli articoli 21 e 22 OI si rafforzano gli obblighi di informare al fine di ottenere una maggiore trasparenza nei futuri flussi di materiale.
2.2 Struttura del progetto
La struttura di base della previgente OIB resta invariata. In termini di contenuto, l’OI viene estesa a tutti i tipi di imballaggi e materiali nonché ampliata con nuovi requisiti. La tabella comparativa che segue mostra le differenze.