Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/57: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2026 · 44 pagine
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Nel febbraio 2025 è entrato in vigore nell’UE il nuovo regolamento sugli imballaggi (UE) 2025/4021, che sarà applicabile dall’agosto 2026. Tale regolamento prevede l’abrogazione della direttiva UE sugli imballaggi. Mentre quest’ultima era subordinata all’attuazione negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, il regolamento sarà applicato in modo direttamente vincolante e uniforme in tutta l’UE, fatti salvi i vari periodi di transizione.
Negli ultimi anni il quadro normativo dell’UE in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio si è generalmente evoluto verso prescrizioni e obiettivi chiari. Con l’entrata in vigore del nuovo regolamento sugli imballaggi, ancora una volta le disposizioni dell’UE assumono un carattere molto più dettagliato e concreto.
I principali obiettivi del regolamento UE sugli imballaggi sono:
• i rifiuti di imballaggio pro capite nell’UE saranno gradualmente ridotti (5 % entro il 2030, 10 % entro il 2035 e 15 % entro il 2040);
• oltre agli imballaggi che rientrano nella direttiva sulla plastica monouso, vengono vietati diversi tipi di imballaggi in plastica non riutilizzabili (p. es. le stoviglie monouso utilizzate per mangiare al ristorante, le porzioni singole nel settore alberghiero e della ristorazione, come le bustine di zucchero o di spezie, le borse di plastica molto leggere), con contemporanea introduzione di importanti eccezioni (è permesso p. es. l’uso di stoviglie monouso in ristoranti senza allacciamento all’acqua potabile, monoporzioni per il cibo d’asporto, borse di plastica leggere necessarie per motivi igienici);
• la quantità di imballaggi riutilizzabili deve essere aumentata in percentuali diverse a seconda del tipo di imballaggio, definendo a tal fine quote di utilizzo obbligatorie (p. es., dal 2030 tutti gli imballaggi utilizzati nella logistica aziendale dovranno essere riutilizzabili);
• entro il 2030 tutti gli imballaggi dovranno essere riciclabili;
• dal 2030 vari tipi di imballaggi in plastica dovranno avere un contenuto riciclato prestabilito (p. es., per gli imballaggi in PET sensibili al contatto, esclusi gli imballaggi per bevande in PET, tale contenuto dovrà essere del 30 % entro il 2030);
• vengono limitati i cosiddetti «imballaggi ingannevoli», ossia imballaggi con uno spazio vuoto sovradimensionato rispetto al contenuto.
Sia gli attuali requisiti sia quelli nuovi si concentrano prevalentemente sui distributori di imballaggi, cioè produttori, commercianti o importatori22. Questi attori sono inoltre obbligati a sostenere i costi di ripresa e smaltimento dei materiali di imballaggio che hanno immesso sul mercato. Si tratta della cosiddetta «responsabilità estesa del produttore», che la direttiva quadro sui rifiuti dell’UE 2008/98/CE23 definisce come segue:
21 Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
22 Nel regolamento gli importatori rientrano nella definizione di produttori (cfr. la definizione all’art. 3 n. 15 del regolamento [UE] 2025/40).
23 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3; modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2023/1542, GU L 191 del 28.7.2023, pag. 1.