Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/57: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2026 · 44 pagine
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e l’ambiente dall’impatto della plastica. I negoziati sono attualmente in corso. La presente revisione totale è in linea con tali negoziati ed è sufficientemente flessibile per recepire future disposizioni internazionali.
Sussistono alcuni obblighi internazionali per la Svizzera in quanto Stato membro dell’OMC. Risulta determinante nello specifico l’Accordo del 12 aprile 1979 sugli ostacoli tecnici agli scambi (Accordo TBT; RS 0.632.231.41), il quale definisce condizioni generali per evitare che norme tecniche incidano eccessivamente sul commercio. Riconosce il diritto di emanare requisiti per i prodotti e la loro etichettatura a tutela degli interessi pubblici, a condizione che siano rispettati i principi di non discriminazione e proporzionalità. Con la nuova ordinanza vengono introdotti nuovi requisiti generali per gli imballaggi, obblighi di ripresa, obblighi di informare e tasse a tutela dell’ambiente. Le prescrizioni si applicano sia agli operatori economici nazionali che a quelli esteri e non sono pertanto discriminatori. Nel redigere le proprie norme tecniche, i membri dell’OMC devono altresì tenere conto delle norme internazionali. Per evitare superflui ostacoli tecnici al commercio, le nuove prescrizioni si basano su quelle dell’UE, il nostro principale partner commerciale. Inoltre, vengono emanate norme nel quadro delle quali le imprese possono organizzarsi autonomamente e quindi tenere conto anche degli obblighi internazionali. Parallelamente alla procedura nazionale di consultazione, la presente revisione è oggetto di una procedura di notifica dell’OMC, in modo che gli Stati possano scambiarsi informazioni sulle relative bozze e abbiano la possibilità di esprimere il loro parere.
Dai colloqui con gli attori del settore economico è inoltre emersa con forza la necessità di allineare le disposizioni con la legislazione dell’UE. Il cosiddetto «Swiss Finish», ossia ulteriori regolamentazioni nazionali che vadano al di là degli standard internazionali, comporterebbe un notevole onere supplementare per le imprese operanti all’estero, facendo insorgere ostacoli al commercio.
Gli orientamenti dell’UE sono definiti nel nuovo «piano d’azione per l’economia circolare»17 e nel «Green Deal europeo»18. L’uso rispettoso delle risorse e la promozione dell’economia circolare figurano quali aspetti centrali, quindi in linea con gli obiettivi della gestione svizzera dei rifiuti e il presente progetto. Il progetto è compatibile, inoltre, con gli obblighi del Paese, in particolare con quelli degli accordi
bilaterali tra Svizzera e UE.
Diverse direttive UE concretizzano le finalità. Per quanto riguarda gli imballaggi, al momento sono rilevanti soprattutto la direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (94/62/CE), la direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE)19 e la direttiva sulla riduzione della plastica monouso (UE 2019/904)20. Le varie direttive vengono recepite in atti normativi nazionali, il che comporta un gran numero di disposizioni di cui tenere conto per le imprese attive a livello internazionale.
17 EUR-Lex - 52020DC0098 - IT - EUR-Lex
18 EUR-Lex - 52019DC0640 - IT - EUR-Lex
19 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3; modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2023/1542, GU L 191 del 28.7.2023, pag. 1.
20 Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, GU L 155 del 12.6.2019, pag. 1; modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2025/40, GU L 2025/40, 22.1.2025.