Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/57: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2026 · 44 pagine
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L’oggetto e il campo di applicazione definiti nel presente articolo vengono estesi a tutti gli imballaggi. Ora il campo di applicazione comprende i requisiti, la consegna, la ripresa e lo smaltimento di tutti gli imballaggi e il finanziamento degli imballaggi in vetro. Ciò consente, ad esempio, di inserire i requisiti per la ripresa degli imballaggi in plastica (non solo imballaggi per bevande) nell’articolo 4 OI.
Se viene trattato un solo materiale o tipo di imballaggio, ciò viene esplicitamente specificato nei rispettivi capitoli e articoli.
La deroga di cui al vigente capoverso 2 per latte e latticini viene abolita. Ne consegue che anche gli imballaggi per tali prodotti sono ora soggetti ai requisiti generali per gli imballaggi e agli obblighi di informare. Nel 2000 l’esclusione degli imballaggi per latte e latticini era stata motivata dai diversi tipi di imballaggi (come le bustine per bevande) per i quali mancavano le possibilità di riciclaggio. Negli ultimi anni, tuttavia, gli imballaggi per latte e latticini sono molto cambiati. I cartoni per bevande, le bottiglie in PE e in PET attualmente utilizzati non sono più diversi dagli imballaggi impiegati in altri segmenti di bevande e si prestano a essere riciclati.
Art. 2 Definizioni
Con l’introduzione di nuove disposizioni e l’estensione del campo di applicazione, si rende necessario ridefinire alcuni termini esistenti e introdurne di nuovi.
Lettera a. Sono considerati imballaggi, inclusi i componenti, i prodotti fabbricati con diversi materiali e destinati alla ricezione, alla protezione, all’uso, alla fornitura o alla presentazione di merci. Questa definizione corrisponde a quella dell’allegato 2.16 numero 4 ORRPChim.
Non sono considerati imballaggi i prodotti che possono assumere questa funzione solo in un secondo momento, ma che non vengono consegnati come tali agli utenti finali. Ne sono un esempio i rotoli di pellicola in plastica o in alluminio, disponibili nel commercio al dettaglio.
Inoltre, sono esclusi da questa definizione container e pallet (pallet a perdere e pallet multiuso in materiali diversi) per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e aereo, non considerati imballaggi bensì ausili per il trasporto.
Lettera b. Per imballaggi riutilizzabili s’intendono gli imballaggi previsti per essere utilizzati più volte, ad esempio le bottiglie in vetro che vengono restituite dopo l’uso per essere nuovamente riempite. Un altro esempio sono le scatole in plastica, utilizzate spesso per il trasporto di merci tra imprese.
Il numero di volte in cui un imballaggio può essere riutilizzato non è specificato e dipende da vari fattori, come il materiale impiegato. Tuttavia, gli imballaggi riutilizzabili dovrebbero essere fabbricati in modo da poter essere puliti e riutilizzati più volte. Nel migliore dei casi, ciò consente un gran numero di rotazioni.
Lettera c. Per imballaggi non riutilizzabili s’intendono gli imballaggi non previsti per un utilizzo multiplo. Questi imballaggi non sono riutilizzati dopo la rimozione delle merci in essi contenute, ma vengono sottoposti a valorizzazione materiale, materiale-energetica (come il recupero materiale delle ceneri prodotte dalla valorizzazione termica dei rifiuti provenienti dall’industria del cemento) o energetica (p. es. con l’incenerimento negli IIRU).
Lettera d. Per imballaggi per bevande s’intendono imballaggi per alimenti liquidi destinati a essere bevuti, ad esempio tutti gli imballaggi per bevande dolci, bevande alcoliche, acqua, latte e bevande energetiche. Tra quelli che non rientrano in questa