Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/57: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2026 · 44 pagine
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«“regime di responsabilità estesa del produttore”, una serie di misure adottate dagli Stati membri volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto»24.
La «responsabilità estesa del produttore» obbliga le imprese a misurare e a dichiarare le quantità di imballaggi che immettono sul mercato. Sulla base di tali quantità viene fissata la tassa che un distributore deve versare per contribuire al finanziamento dell’infrastruttura di smaltimento (assimilabile alla TSA sugli imballaggi per bevande in vetro della Svizzera).
Questo principio e ulteriori pertinenti normative UE riguardano anche le imprese svizzere che operano (esportano) sul mercato interno dell’UE. Sebbene in teoria non incidano sulle importazioni in Svizzera e sul mercato interno svizzero, nella pratica molte imprese attive a livello internazionale si adegueranno al regolamento UE.
Nonostante questa revisione totale avvenga in un’ottica di avvicinamento alla disciplina dell’UE, tenendo conto anche delle definizioni e degli orientamenti della direttiva UE nonché del nuovo regolamento UE in materia di imballaggi, in molti settori la regolamentazione è meno approfondita. Al fine di agevolare l’esecuzione delle disposizioni, i termini devono essere definiti nel modo più armonizzato possibile. Per analogia, i requisiti di base degli imballaggi coincidono, ma non presentano lo stesso grado di dettaglio (p. es., a differenza dell’UE, non vengono fissati obiettivi). La quota di riciclaggio degli imballaggi in plastica è identica, peraltro in linea con gli obiettivi di RecyPac e della VSPR (v. riquadro 1). Anche l’estensione della TSA ad altri imballaggi in vetro si avvicina al diritto UE, in cui si applica la responsabilità estesa del produttore a tutti i materiali e tipi di imballaggio. Inoltre, l’estensione degli obblighi di informare per i distributori di materiali di imballaggio deve essere il più conforme possibile ai requisiti UE (notifica delle stesse unità e categorie di materiale), in modo da non dover effettuare rilevazioni aggiuntive o diverse appositamente per la Svizzera.
L’allineamento alla direttiva UE sugli imballaggi in alcuni settori mira a ridurre al minimo gli oneri per le imprese che devono attuare il presente progetto. La compatibilità del progetto con le disposizioni internazionali, in particolare con quelle dell’UE, impedisce l’insorgere di ostacoli tecnici al commercio del tipo «Swiss Finish». Il presente progetto tiene ugualmente conto della realtà svizzera.
4 Commento alle singole disposizioni
L’ordinanza viene emanata in virtù degli articoli 30a lettera b, 30b capoverso 2, 30d, 32abis, 35i, 39 capoverso 1 e 46 capoverso 2 della LPAmb nonché in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51).
4.1 Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
24 Art. 3 n. 21 direttiva 2008/98/CE.