Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/57: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2026 · 44 pagine
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stessa forma in cui è stato loro fornito. Un esempio potrebbe essere una persona fisica o un’impresa di pittura che acquista un barattolo di vernice per dipingere un appartamento: sia il prodotto sia l’imballaggio vengono utilizzati e non più reimmessi sul mercato, facendo diventare l’imballaggio un rifiuto.
Lettera n. Per fabbricanti s’intendono le persone fisiche o giuridiche che fabbricano prodotti e componenti a titolo professionale o commerciale o che li importano in Svizzera per la fornitura a titolo commerciale. Il termine fabbricante comprende pertanto qualsiasi persona o impresa che fabbrica imballaggi, loro componenti o prodotti imballati e svolge quindi un’attività industriale. Rientra in questa definizione anche una persona o un’impresa che importa a titolo commerciale in Svizzera imballaggi, loro componenti o prodotti imballati; pertanto, il termine «importatore» non è contemplato nella presente ordinanza, in quanto ricompreso tra i fabbricanti.
Lettera o. Per commercianti s’intendono le persone fisiche o giuridiche che acquistano prodotti e componenti e li forniscono in Svizzera a titolo commerciale. Questa definizione comprende quindi tutti i privati o le imprese che agiscono a titolo commerciale in Svizzera nell’ambito di imballaggi, loro componenti o prodotti imballati, ossia li acquistano e li rivendono senza averli fabbricati o importati direttamente.
Lettera p. Per stato della tecnica s’intende l’attuale stato di avanzamento di procedure, installazioni e modalità di esercizio che:
1. è stato sperimentato con successo su impianti o attività comparabili in Svizzera o all’estero oppure è stato impiegato con successo in via sperimentale e può, secondo le regole della tecnica, essere applicato ad altri impianti o attività; e che
2. un’azienda media ed economicamente sana del ramo in questione può sostenere sotto il profilo economico.
Art. 3 Requisiti generali per gli imballaggi
Il nuovo articolo estende i requisiti generali di cui all’attuale articolo 3 OIB. Grazie a quest’ultimo articolo, oggi gli imballaggi per bevande sono facilmente riciclabili sul piano tecnico e quindi hanno un minore impatto sull’ambiente. Tuttavia, la riciclabilità non è l’unico aspetto che incide positivamente sull’ecobilancio degli imballaggi, anche altri criteri sono importanti, che occorre sancire come principio. Si stabilisce pertanto che i commercianti e i fabbricanti che consegnano imballaggi che contengono merci si assicurano che, se tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile, tali imballaggi rispettino i requisiti di cui alle lettere a–c.
• Lettera a. Essere limitati al minimo indispensabile in termini di volume e peso per
garantire il necessario livello di sicurezza e igiene dei prodotti imballati.
Questo requisito ha lo scopo di evitare che in futuro vengano immessi sul mercato componenti di imballaggi superflui o imballaggi eccessivamente elaborati, progettati esclusivamente per scopi di marketing e che vanno ben oltre il mantenimento di funzioni importanti, con un inutile carico sull’ambiente.
Ad esempio, sono imballaggi non limitati al minimo indispensabile quelli che presentano una percentuale ingiustificatamente elevata di spazio vuoto, come le scatole di cartone contenenti barrette di cereali riempite solo a metà. Anche doppie pareti, falsi fondi e strati non necessari destinati esclusivamente ad aumentare il volume sono considerati imballaggi eccessivi.
• La lettera b corrisponde al vigente articolo 3 OIB: gli imballaggi devono essere
fabbricati in modo che al momento della raccolta, del trattamento o del riciclaggio non comportino costi supplementari notevoli o difficoltà tecniche rilevanti.