Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/57: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2026 · 44 pagine
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Gli imballaggi devono essere fabbricati in modo da essere idonei al riciclaggio, così da poterli utilizzare per fabbricare materiali riciclati, cioè nuovi imballaggi o altri prodotti. Se gli imballaggi non possono essere riciclati, devono essere sottoposti alla valorizzazione materiale combinata con quella energetica o alla sola valorizzazione energetica, per cui i materiali non vengono riutilizzati.
• Lettera c. Contenere la percentuale più elevata possibile di materiali riciclati.
Se i materiali di imballaggio vengono riciclati, il materiale riciclato ottenuto dovrebbe essere reintegrato in un’applicazione della massima qualità possibile, così da preservare risorse primarie. Questo materiale può inoltre essere riciclato più volte, con conseguente incremento del vantaggio ecologico.
Il presente articolo fissa i principi di fabbricazione di un imballaggio, rinunciando tuttavia a regolamentazioni dettagliate per i singoli imballaggi. In questo modo si garantisce il mantenimento delle importanti funzioni degli imballaggi e si evita di introdurre nuovi ostacoli al commercio attraverso il cosiddetto «Swiss Finish».
4.2 Sezione 2: Cartoni per bevande e imballaggi in plastica non riutilizzabili Art. 4 Obbligo sussidiario di ripresa di cartoni per bevande e di imballaggi in plastica non riutilizzabili
I cartoni per bevande e gli imballaggi in plastica non riutilizzabili devono essere raccolti separatamente in modo coordinato sull’intero territorio della Svizzera e riciclati. Questa misura è conforme all’attuazione della mozione Dobler 20.3695 «Promozione dell’economia circolare. La Svizzera deve riciclare più plastica».
Per gli imballaggi per bevande in PET esiste già oggi una raccolta differenziata coordinata sull’intero territorio svizzero, un sistema consolidato riconducibile allo strumento dell’obbligo sussidiario stabilito dall’articolo 7 OIB nel 2000. Il nuovo articolo estende questo strumento collaudato ad altri imballaggi in plastica, sebbene con una regolamentazione leggermente diversa in termini di finanziamento (cfr. lett. a).
Il capoverso 1 obbliga fabbricanti (compresi gli importatori) e commercianti a riprendere i cartoni per bevande e gli imballaggi in plastica non riutilizzabili riempiti di merci che consegnano agli utenti finali. Possono adempiere tale obbligo aderendo a un’organizzazione settoriale e/o versando un contributo finanziario all’organizzazione.
La formulazione adottata consente alle parti soggette all’obbligo di ripresa di adempierlo riprendendo autonomamente i materiali di imballaggio. In alternativa, possono adempiere l’obbligo affidando tale compito a un’organizzazione settoriale. La definizione di organizzazione settoriale ha un carattere volutamente aperto: ad esempio, può essere costituita solo da fabbricanti o solo da imprese di riciclaggio, così come comprendere forme miste. È importante che, nell’ambito di una soluzione settoriale, siano presi in considerazione tutti gli attori coinvolti nell’intera catena di processo, cioè dalla fabbricazione alla raccolta e fino al riciclaggio.
La lettera a precisa che la ripresa deve essere garantita presso tutti i punti vendita durante l’intero orario d’apertura, se non avviene tramite un’organizzazione settoriale. Dall’altra parte, ciò significa che il punto di ripresa può continuare a essere accessibile anche dopo la chiusura del punto vendita, ma non vi è alcun obbligo di consentire la restituzione anche dopo l’orario di apertura del punto vendita. Con la formulazione «riprendere […] presso i punti vendita» si specifica inoltre che tale ripresa non deve avvenire obbligatoriamente all’interno di un punto vendita, ad esempio se questo non è possibile per problemi di spazio. È necessario solo garantire che i clienti possano