Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/58: Modifica della legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero · 82 pagine

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1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

Il progetto di revisione non è annunciato né nel messaggio del 24 gennaio 202431 sul programma di legislatura 2023–2027 né nel relativo decreto federale del 6 giugno 202432. Ha un duplice scopo: attuare le misure d’accompagnamento decise dal Consiglio federale in relazione all’iniziativa per la sostenibilità (v. n. 1.2.1) e adempiere il mandato parlamentare di allentare le disposizioni della LAFE per l’acquisto da parte di aziende alberghiere straniere di abitazioni destinate al proprio personale (v. n. 1.2.2).

1.4 Stralcio di interventi parlamentari

La normativa proposta intende adempiere la mozione Schmid Martin 22.4413 «Penuria di alloggi nei Comuni turistici. Integrare l’articolo 3 OAFE, riconoscere gli alloggi del personale alberghiero quale parte di uno stabilimento».

2 Punti essenziali del progetto

2.1 La normativa proposta

2.1.1 Divieto di meri investimenti di capitale e precisazione delle norme sulla quota abitativa sui fondi per stabilimenti d’impresa (art. 2 cpv. 2 lett. a e

3 LAFE, art. 4 cpv. 1 lett. b, d ed f, nonché nuovo art. 6a AP-LAFE)

L’acquirente all’estero che utilizza il fondo per la propria attività commerciale potrà continuare ad acquistare fondi per stabilimenti d’impresa senza autorizzazione e quindi senza alcuna limitazione. È per contro previsto un obbligo d’autorizzazione per l’acquisto di stabilimenti d’impresa a mero titolo d’ investimento di capitale, il che – visto il ristrettissimo elenco di motivi d’autorizzazione (cfr. art. 8 LAFE) – di massima equivale a un divieto, come previsto fino alla revisione del 1997 (v. n. 1.1.1). In altri termini ciò significa che l’acquisto di fondi per stabilimenti d’impresa a scopo di locazione o affitto sarà sottoposto ad autorizzazione e per lo più vietato. L’avamprogetto reintroduce inoltre le restrizioni per investimenti in aziende che detengono immobili (commerciali).

Se norme comunali sulla quota abitativa prescrivono la costruzione di abitazioni su un fondo per uno stabilimento d’impresa, il vigente articolo 2 capoverso 3 LAFE permette a una persona all’estero di acquistarle insieme al fondo senza chiedere l’autorizzazione. La legge non prevede alcun limite massimo in merito. Nella prassi era dunque determinante che prevalesse la parte ad uso commerciale; tuttavia, tale prassi è stata criticata a varie riprese in quanto ritenuta poco chiara (per gli acquirenti). L’avamprogetto permette di acquistare senza autorizzazione abitazioni previste da norme sulla quota abitativa fino a un massimo di un terzo della superficie lorda per piano (v. art. 6a

31 FF 2024 525

32 FF 2024 1440