Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/58: Modifica della legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero · 82 pagine
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cpv. 2 AP-LAFE). Il tetto massimo proposto crea certezza del diritto in merito al numero di abitazioni acquistabili insieme al fondo e intende concretare uno dei punti centrali della Lex Koller, ossia il divieto di acquistare abitazioni a mero titolo d’investimento di capitale. Questo tetto impedisce che persone all’estero possano acquistare senza restrizioni abitazioni a titolo d’investimento in Comuni con norme sulla quota abitativa o che disposizioni comunali eludano la LAFE.
2.1.2 Acquisto di quote di società immobiliari residenziali quotate in borsa (art. 4 cpv. 1 lett. e, 19b, 28a AP-LAFE)
È prevista la reintroduzione dell’obbligo d’autorizzazione per l’acquisto da parte di persone all’estero di quote di società immobiliari residenziali, il che – visto il ristrettissimo elenco di motivi d’autorizzazione – equivale di fatto alla reintroduzione di un divieto generalizzato. Di conseguenza s’intende vietare anche l’acquisto di quote negoziate in borsa, stralciando l’ultima parte del periodo dell’articolo 4 capoverso 1 lettera e LAFE. All’inizio degli anni Duemila, la domanda interna di investimenti in società immobiliari residenziali non era particolarmente elevata e quindi, per ragioni economiche, gli investimenti stranieri erano auspicati. L’allentamento appariva come un’apertura minima e controllata del mercato abitativo, conforme al senso e allo scopo della legge33. All’insegna di un ritorno allo scopo originario della LAFE, l’avamprogetto propone di annullare questo allentamento e di inasprire nuovamente le condizioni alle quali le persone all’estero possono investire in immobili abitativi in Svizzera. In questo modo s’intende riservare in maggior misura gli immobili in Svizzera alla popolazione residente. I controlli preventivi mirano a impedire per quanto possibile che persone all’estero eludano la LAFE acquistando quote di società immobiliari residenziali quotate in borsa (cfr. art. 19b AP-LAFE). Le infrazioni comportano sanzioni penali (art. 28a AP-LAFE).
2.1.3 Acquisto di partecipazioni a fondi immobiliari e di azioni di SICAV immo-
biliari regolarmente negoziate sul mercato (art. 4 cpv. 1 lett. c e cbis, 19b,
28 cpv. 1bis e 29 cpv. 1bis AP-LAFE nonché art. 10 cpv. 2, 67a, 71a e 118j AP-LICol)
S’intendono abolire i privilegi previsti nel diritto vigente per l’acquisto di partecipazioni, regolarmente negoziate sul mercato, a investimenti collettivi di capitale aperti che investono in valori immobiliari. È previsto l’obbligo d’autorizzazione secondo l’articolo 2 capoverso 1 LAFE per l’acquisto di certificati di partecipazione a fondi immobiliari nonché di azioni di SICAV immobiliari regolarmente negoziati sul mercato (in merito ai motivi
v. n. 4.3.2). Visto il ristrettissimo elenco di motivi di autorizzazione, tale assoggettamento equivale in pratica a un divieto di acquisto per le persone all’estero, alla stregua di quanto vale già per le partecipazioni a fondi immobiliari e per le azioni delle SICAV non negoziate regolarmente sul mercato (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. c e cbisLAFE). Sono previsti controlli preventivi per impedire per quanto possibile che persone all’estero eludano la LAFE acquistando partecipazioni a investimenti collettivi di capitale aperti (fondi
33 FF 2003 3753