Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/58: Modifica della legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero · 82 pagine

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a gestire l’impatto dell’immigrazione e a contrastare la carenza di alloggi. Gli adeguamenti illustrati inaspriscono pertanto le condizioni alle quali le persone all’estero possono acquistare e detenere un immobile in Svizzera. Tutti gli inasprimenti proposti sono conformi agli obblighi internazionali della Svizzera e in particolare a quelli previsti dall’ALC (v. n. 1.2.1 e n. 5.2).

2.1.6 Acquisto di abitazioni per il personale alberghiero (art. 3 cpv. 2 e 6b AP-

LAFE)

In adempimento della mozione Schmid Martin 22.4413, l’avamprogetto crea la base legale federale che permette ai Cantoni di derogare, nella loro legislazione, all’obbligo d’autorizzazione per l’acquisto di abitazioni per il personale alberghiero (art. 3 cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 6b AP-LAFE). Impone inoltre ai proprietari di rivendere o destinare ad altro utilizzo le abitazioni che non servono più per alloggiarvi il personale alberghiero (art. 6b cpv. 3 e 4 AP-LAFE). Al Consiglio federale è attribuita la competenza di disciplinare i dettagli in un’ordinanza (art. 6b cpv. 7 AP-LAFE), che può comprendere in particolare norme sull’ubicazione, il numero e la superficie delle abitazioni. L’avamprogetto contiene già alcune indicazioni sulla possibile impostazione delle disposizioni esecutive. In base ai propri interessi i Cantoni e/o i Comuni potranno limitare ulteriormente le prescrizioni federali in materia di acquisto di abitazioni per il personale, ma non le potranno ampliare (art. 6b cpv. 5 e 6 AP-LAFE). Secondo il capoverso 2 anche le persone all’estero che hanno acquistato a mero titolo d’investimento un fondo utilizzato come stabilimento alberghiero secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera a LAFE prima dell’entrata in vigore l’articolo 6b AP-LAFE, potranno acquistare senza autorizzazione abitazioni per il personale sempreché il diritto cantonale lo preveda.

2.1.7 Altri adeguamenti (art. 4 cpv. 2 lett. h in combinato disposto con gli art. 19a, 14 cpv. 1 e 4bis, 15 cpv. 1 lett. a nonché b, 24 cpv. 3, 25 cpv. 1 e 1bis, 26 cpv. 4 lett. c, 27, 30 cpv. 1 e 3, 33 cpv. 1 VE–LAFE)

Al fine di rafforzare la certezza e la chiarezza del diritto, l’avamprogetto propone infine altri adeguamenti ad hoc che si limitano a riprendere in larga misura la prassi consolidata (art. 4 cpv. 1 lett. h, 14 cpv. 1 e 4bisnonché 25 cpv. 1 AP-LAFE) oppure mirano a garantire l’applicazione efficace delle nuove disposizioni e di quelle vigenti (art. 15 cpv. 1 lett. a nonché b, 19a, 25 cpv. 1bis, 26 cpv. 4 lett. c, 27, 30 cpv. 1 e 3 nonché 33 cpv. 1 AP-LAFE) o a rendere più efficiente la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (art. 24 cpv. 3 AP-LAFE).

2.2 Alternative esaminate e respinte

2.2.1 Alternative esaminate e respinte nell’ambito delle misure d’accompagna-

mento in vista dell’iniziativa per la sostenibilità

2.2.1.1 Altre misure per impedire l’acquisto di quote di società immobiliari, fondi immobiliari e SICAV immobiliari

2.2.1.1.1 Obblighi particolari per il consiglio di amministrazione di società anonime

che emettono azioni nominative vincolate non quotate in borsa

In vista dell’introduzione di nuovi obblighi per l’acquisto in o fuori borsa di quote di società immobiliari (cfr. art. 19b AP-LAFE), è stato vagliato se prevedere obblighi speciali