Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/58: Modifica della legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero · 82 pagine
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immobiliari o SICAV immobiliari) che investono in valori immobiliari (cfr. art. 10 cpv. 2, 67a, 71a e 118j AP-LICol e in part. per le quote quotate in borsa art. 19b AP-LAFE).
2.1.4 Acquisto di abitazioni principali da parte di cittadini di Stati terzi (sop-
pressione dell’art. 2 cpv. 2 lett. b LAFE, art. 8 cpv. 1 lett. e nonché cpv. 1bis e 24a AP-LAFE)
L’avamprogetto reintroduce l’obbligo d’autorizzazione per l’acquisto di abitazioni principali da parte di cittadini extracomunitari con domicilio effettivo in Svizzera. Codifica, inoltre, la prassi secondo cui l’abitazione principale deve comprendere un’unica unità abitativa. La precisazione aumenta la certezza del diritto, facilita l’applicazione uniforme della legge e riflette lo scopo del motivo di autorizzazione legato all’abitazione principale, ossia consentire alle persone all’estero con residenza in Svizzera di acquistare, nel proprio centro di interesse, uno spazio abitativo a uso proprio. Alla luce della forte penuria di alloggi, s’intende limitare l’acquisto a una sola unità abitativa e vincolare l’autorizzazione all’onere legale di alienare entro due anni l’abitazione non più utilizzata a titolo principale. Lasciare l’abitazione in mano straniera una volta venuto meno il motivo d’autorizzazione (utilizzo come abitazione principale) è difficile da giustificare e dà adito ad abusi (acquisto da parte di persone all’estero al solo scopo d’investire capitali in Svizzera). L’obbligo di alienare contribuisce a sottrarre la proprietà abitativa a meri investimenti di capitale e a evitare che abitazioni secondarie restino sfitte. Per agevolare l’attuazione di tale obbligo, l’avamprogetto prevede che il controllo abitanti notifichi alle autorità di prima istanza le persone all’estero ai sensi dall’articolo 5 capoverso 1 lettera abische lasciano il Comune o traslocano al suo interno (art. 24a AP-LAFE).
2.1.5 Contingenti cantonali d’autorizzazioni per l’acquisto di abitazioni di va-
canza da parte di persone all’estero (art. 8 cpv. 3, 9 cpv. 4, 11 cpv. 2 e 2bis AP-LAFE nonché cpv. 2 delle disposizioni transitorie)
L’avamprogetto impone di computare di nuovo nei relativi contingenti cantonali le autorizzazioni per l’acquisto di abitazioni di vacanza da parte di persone all’estero anche nel caso di compravendite tra dette persone, nonché di ridurre da 1500 a 750 il numero massimo di unità previsto per l’insieme dei contingenti cantonali; lo scopo è contribuire a distendere efficacemente la situazione sul mercato degli alloggi e contenere gli acquisti di abitazioni di vacanza da parte di persone all’estero. Si propone di riservare 150 delle di 750 unità ammesse ai Cantoni che non prevedono ancora l’acquisto di abitazioni di vacanza tra i motivi d’autorizzazione. La riserva consentirà loro, da un lato, di rilasciare autorizzazioni nei casi di rigore di cui all’articolo 8 capoverso 3 LAFE e, dall’altro, di codificare tale motivo d’autorizzazione in futuro se lo ritengono opportuno. Ne consegue che il Consiglio federale potrà destinare ai contingenti cantonali un massimo di 600 unità, mentre per il momento non è previsto modificare l’attuale chiave di ripartizione delle unità tra Cantoni.
Le modifiche della Lex Koller illustrate ai numeri 2.1.1 - 2.1.5 mirano a ripristinare lo scopo intrinseco della legge («evitare l’eccessivo dominio straniero del suolo indigeno») e a inasprire le condizioni di acquisto di fondi da parte di persone all’estero. Rientrano nelle misure d’accompagnamento decise dal Consiglio federale in relazione all’iniziativa per la sostenibilità. Gli interventi nel settore abitativo puntano in particolare