Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/58: Modifica della legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero · 82 pagine
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(art. 120 segg. della legge del 19 giugno 201534 sull’infrastruttura finanziaria [LInFi]). Ad esempio, le borse dovrebbero verificare se l’acquirente tenuto alla comunicazione secondo l’articolo 120 LInFi è una persona all’estero. Non potendo escluderlo, le borse dovrebbe invitare l’acquirente a farsi rilasciare dalla competente autorità cantonale di prima istanza un’autorizzazione o una decisione di accertamento che l’acquisto non è soggetto ad autorizzazione. Se l’acquirente non avvia per tempo questa procedura, le borse dovrebbero segnalarlo immediatamente a detta autorità o all’UFG. Poiché, in certi casi, gli accertamenti della competente autorità cantonale possono essere complessi (art. 15 cpv. 2 LAFE), si potrebbe prevedere agevolazioni (p. es. dichiarare competente, senza eccezioni, l’autorità nel luogo in cui ha sede la società e, nei casi di sede estera, l’autorità del luogo in cui si situa il fondo di maggior valore della società). Si era anche pensato a un obbligo di segnalazione analogo a quello dell’articolo 122 LInF se vi fosse motivo di ritenere che un azionista non abbia ottemperato al suo obbligo di comunicazione in relazione a un acquisto da parte di persone all’estero. Andare a integrare questo strumento di controllo esistente, oltre a essere pragmatico, permetterebbe di individuare acquisti illeciti effettuati da persone all’estero. Lo svantaggio di questa soluzione, e il motivo per cui è stata scartata per il momento, è che consentirebbe di verificare «soltanto» gli acquisti di un valore pari o superiori al 3 per cento dei diritti di voto, mentre l’avamprogetto prevede che l’acquisto di quote di società immobiliari quotate in borsa sia sempre soggetto ad autorizzazione. La soluzione ipotizzata non permetterebbe quindi di controllare che tutte le persone all’estero prive di autorizzazione rinuncino completamente ad acquistare quote societarie; senza contare che gli acquisti illeciti verrebbero scoperti soltanto a fatto compiuto e l’eventuale annullamento della transazione risulterebbe piuttosto complesso (v. n. 2.2.1.1.2).
2.2.1.1.4 Meccanismi di autocontrollo per le società immobiliari quotate in borsa (e
per analogia anche per fondi immobiliari e SICAV immobiliari) abbinati all’annullamento di acquisti illeciti
È stata considerata anche l’idea di imporre a società, fondi e SICAV immobiliari quotati in borsa di controllare a intervalli regolari (ogni sei mesi circa) se tra gli acquirenti di quote figurano persone all’estero, che avrebbero dovuto indirizzare alla competente autorità di prima istanza affinché verifichi se necessitano dell’autorizzazione. La misura è stata scartata per diversi motivi: anzitutto è complicato e oneroso per le imprese quotate in borsa identificare gli azionisti. Il libro delle azioni riporta solamente gli azionisti iscritti, l’obbligo di comunicazione secondo l’articolo 120 e seguenti LInFi scatta solamente a partire da una soglia del 3 per cento dei diritti di voto, ed è anche probabile che gli investitori intenzionati a eludere la LAFE trovino facilmente il modo di aggirare il controllo semestrale. In secondo luogo, sarebbe difficile annullare gli acquisti illeciti accertati, in particolare perché la società dovrebbe disporre costantemente di sufficiente liquidità per il riacquisto, mentre secondo l’articolo 659 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni (CO)35 può detenere azioni proprie per un massimo del 10 per cento
34 RS 958.1
35 RS 220.