Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/58: Modifica della legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero · 82 pagine

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essere invocato da un panificio. Anche questo approccio andrebbe oltre l’obiettivo della mozione Schmid Martin 22.4413, per cui è stato scartato.

2.2.2.3 Rinuncia a una normativa specifica per il rinvio all’autorità di prima istanza in caso di acquisto di abitazioni per il personale

L’ufficio del registro fondiario che non può escludere a priori l’obbligo d’autorizzazione, sospende la procedura e assegna all’acquirente un termine di 30 giorni per chiedere l’autorizzazione o fare accertare che non sottostà a tale obbligo (cfr. art. 18 cpv. 1 LAFE). L’ufficio del registro di commercio procede nello stesso modo; tuttavia, prima della cancellazione rinvia in tutti i casi all’autorità di prima istanza una persona giuridica oppure una società senza personalità giuridica ma con capacità patrimoniale che trasferisce la sede dalla Svizzera all’estero (cfr. art. 18 cpv. 2 LAFE). In occasione della revisione del 1997, che ha abolito l’obbligo d’autorizzazione per l’acquisto di stabilimenti d’impresa, il Consiglio federale aveva disciplinato nell’ordinanza il rinvio dell’acquirente all’autorità competente (cfr. art. 18a e 18b OAFE). Per evitare oneri amministrativi inutili, nel diritto vigente gli acquisti, da parte di persone all’estero, di fondi per stabilimenti d’impresa non soggetti ad autorizzazione vanno dunque direttamente iscritti nel registro fondiario.

Il Consiglio federale ha rinunciato a norme specifiche per il rinvio all’autorità di prima istanza in caso di acquisto di abitazioni per il personale alberghiero; questo per le ragioni seguenti:

- prevedendo nella LAFE di rinviare sistematicamente l’acquirente all’autorità di prima istanza, si penalizzerebbe gli stabilimenti alberghieri rispetto ad altri stabilimenti d’impresa, il che non è in linea con la mozione Schmid Martin 22.4413. Inoltre, la misura causerebbe oneri amministrativi inutili, poiché gli stabilimenti alberghieri dovrebbero sottoporsi a una procedura dinnanzi all’autorità di prima istanza anche se soddisfano chiaramente i requisiti per l’acquisto di abitazioni per il personale.

- prevedendo nella LAFE di non rinviare mai l’acquirente all’autorità di prima istanza, mantenendo tuttavia la possibilità di una tale agevolazione all’articolo 18a capoverso 1 OAFE, si correrebbe il rischio di non poter più controllare l’acquisto di abitazioni per il personale e quindi di non scoprire eventuali irregolarità.

A seconda degli adeguamenti della LAFE decisi sulla base dell’avamprogetto, si vedrà se e come occorra disciplinare a livello di ordinanza il rinvio di questi casi.

2.2.3 Acquisto, da parte di cittadini extraeuropei, di quote di alloggi in coope-

rative abitative

La mozione Mazzone 18.4314 Rendere gli alloggi di cooperative d’abitazione accessibili ai residenti extra-europei, incarica il Consiglio federale di modificare la LAFE o la OAFE affinché le persone originarie di Paesi extraeuropei e domiciliate in Svizzera possano acquistare quote sociali di una cooperativa d’abitazione, se l’acquisto di tale quota costituisce una condizione per affittare l’alloggio. Secondo il diritto vigente, infatti, i cittadini di Stati terzi non possono acquistare quote di una cooperativa d’abitazione, neppure se titolari di un permesso di dimora B e il loro domicilio effettivo è in Svizzera.