Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/58: Modifica della legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero · 82 pagine

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Nel parere del 20 febbraio 2019, il Consiglio federale aveva proposto di respingere la mozione, dicendosi tuttavia disposto a vagliare una modifica corrispondente in occasione della prossima revisione della LAFE. Il 30 ottobre 2020 il Consiglio nazionale ha accolto la mozione, poi chiaramente respinta dal Consiglio degli Stati il 16 giugno 2021.

Il Consiglio federale rinuncia a integrare le richieste della mozione 18.4314. L’avamprogetto inasprisce infatti le condizioni di acquisto dell’abitazione principale per contrastare l’iniziativa per la sostenibilità, rendendo meno interessante l’acquisto di una proprietà abitativa da parte di cittadini extraeuropei che trasferiscono il domicilio in Svizzera: agevolare al contempo l’accesso di questi cittadini agli alloggi delle cooperative d’abitazione in Svizzera non sarebbe compatibile con l’orientamento dell’avamprogetto.

2.3 Compatibilità tra compiti e finanze

L’avamprogetto modifica la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni solamente per quanto riguarda la compilazione della statistica sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (cfr. art. 24 cpv. 3 AP-LAFE e n. 4.1). Per il resto, la revisione non introduce nuovi compiti sostanziali per i Cantoni nell’attuazione della LAFE. I nuovi obblighi imposti alle autorità cantonali preposte al rilascio dell’autorizzazione edilizia (cfr. art. 19a AP-LAFE) e alle autorità cantonali preposte al controllo abitanti (cfr. art. 24a AP-LAFE) in materia di rinvio o notifica alla competente autorità cantonale di prima istanza (v. commenti all’art. 4 cpv. 2 lett. h AP-LAFE) hanno infatti una portata limitata. Va ricordato che la possibilità dei Cantoni di allentare le norme vigenti relative all’acquisto di abitazioni per il personale da parte di stabilimenti alberghieri in mano straniera (cfr. art. 6b AP-LAFE) implica l’adeguamento del diritto cantonale se il Cantone decide d’introdurre tale eccezione all’obbligo dell’autorizzazione.

Per il resto è auspicabile che l’UFG, in veste di autorità legittimata a ricorrere, continui a contribuire, nella pratica, alla massima uniformità possibile nell’attuare e applicare la LAFE in Svizzera.

2.4 Attuazione

Gli inasprimenti proposti (in particolare il ripristino dell’obbligo d’autorizzazione per determinati acquisti e gli adeguamenti dei contingenti cantonali d’autorizzazioni per l’acquisto di abitazioni di vacanza) impongono una revisione delle relative disposizioni esecutive della OAFE. In base agli adeguamenti della LAFE, si potrebbero ripristinare, nella stessa forma o in forma analoga, determinate disposizioni esecutive del diritto precedente (in vigore prima del 10 settembre 1997; v. le indicazioni corrispondenti nei commenti alle singole disposizioni al n. 3).

L’avamprogetto attribuisce al Consiglio federale la competenza di fissare l’entrata in vigore delle modifiche della LAFE tenendo conto dei lavori necessari per adeguare l’OAFE. Se le Camere federali approveranno l’avamprogetto, i Cantoni potranno adeguare la propria legislazione o avviare il processo legislativo duranti i lavori all’OAFE.