Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/58: Modifica della legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero · 82 pagine

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3 Commento ai singoli articoli

Art. 2 cpv. 2 e 3

L’avamprogetto propone di ripristinare l’obbligo d’autorizzazione per l’acquisto di fondi ad uso commerciale (cosiddetti «fondi per stabilimenti d’impresa») da parte di una persona all’estero a meno che quest’ultima, o la sua impresa, non utilizzi il fondo come stabilimento permanente per la propria attività commerciale (cfr. art. 6a AP-LAFE). L’acquisto di fondi per stabilimenti d’impresa a mero titolo d’investimento di capitali sarà nuovamente soggetto ad autorizzazione e in linea di massima vietato visti i limitati motivi d’autorizzazione. L’avamprogetto prevede inoltre di ristabilire l’obbligo d’autorizzazione anche per l’acquisto di un’abitazione principale (cfr. il nuovo motivo d’autorizzazione di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. e AP-LAFE). Vanno pertanto abrogate le eccezioni all’obbligo d’autorizzazione previste al vigente articolo 2 capoverso 2 lettere a nonché b LAFE.

Per ragioni di sistematica, le disposizioni dell’articolo 2 capoverso 3 LAFE sull’acquisto simultaneo di un fondo per uno stabilimento e di abitazioni presenti su di esso vanno spostate; nell’avamprogetto figurano, leggermente modificate, al nuovo articolo 6a AP-LAFE.

Il futuro articolo 2 AP-LAFE enuncerà quindi il principio che le persone all’estero necessitano di un’autorizzazione per acquistare fondi in Svizzera a meno che possano far valere un’eccezione prevista nella LAFE. Tutte le eccezioni all’obbligo d’autorizzazione (art. 6a e 6b AP-LAFE: Eccezioni per fondi per stabilimenti d’impresa gestiti direttamente dall’acquirente e per abitazioni per il personale degli stabilimenti alberghieri; art. 7 LAFE: Altre eccezioni) figurano al capitolo 2 LAFE (Obbligo dell’autorizzazione).

Art. 3 cpv. 2

L’autorizzazione ad acquistare un fondo è rilasciata a una persona all’estero soltanto per i motivi previsti dalla LAFE (art. 3 cpv. 1 LAFE). Secondo l’articolo 3 capoverso 2 LAFE, i Cantoni hanno la possibilità di tutelare i loro particolari interessi inserendo nella loro legislazione motivi d’autorizzazione aggiuntivi (art. 9 LAFE) e limitazioni più severe rispetto a quelle della LAFE (art. 13 LAFE), ma soltanto nella misura in cui la LAFE attribuisca loro espressamente tale competenza e nel rispetto delle linee guida e dei principi indicati dalla LAFE.

Si propone di contemplare, nel capoverso 2, un’altra opzione a scelta: i Cantoni sono liberi di riprendere nel loro ordinamento le eccezioni all’obbligo d’autorizzazione nella misura in cui la LAFE attribuisca loro espressamente tale competenza. Per la nuova eccezione all’obbligo d’autorizzazione per l’acquisto di abitazioni per il personale degli stabilimenti alberghieri, tale competenza è prevista (cfr. art. 6b cpv. 1 AP-LAFE). Al fine di tutelare i propri particolari interessi, ciascun Cantone potrà dunque decidere nel proprio ordinamento se allentare questa disposizione della LAFE per l’intero territorio cantonale o solo per determinati luoghi (p. es. in alcune zone di montagna). Se i Cantoni rinunciano a legiferare, l’acquisto di abitazioni per il personale insieme a quello del fondo per uno stabilimento alberghiero non è soggetto ad autorizzazione solamente se