Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/58: Modifica della legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero · 82 pagine
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le abitazioni sono indispensabili all’esercizio secondo i criteri previsti dalla giurisprudenza attuale (v. n. 1.1.2.1). I Cantoni che intendono avvalersi della competenza legislativa concessa potranno adattare la propria legislazione durante la revisione dell’OAFE. Come per i motivi d’autorizzazione, anche per le eccezioni all’obbligo d’autorizzazione i Cantoni potranno prevedere «ulteriori limitazioni» cantonali sempre che la LAFE attribuisca loro tale competenza (v. commenti all’art. 6b AP-LAFE).
Art. 4 Acquisto di fondi
Il capoverso 1 lettere b – che nella versione italiana subisce una modifica redazionale dovuta a un’imprecisione nella precedente traduzione – d ed f è modificato in seguito al ripristino dell’obbligo d’autorizzazione per l’acquisto di fondi per stabilimenti d’impresa (v. n. 2.1.1). Di conseguenza è di nuovo soggetta ad autorizzazione anche la partecipazione di persone all’estero a una società senza personalità giuridica ma con capacità patrimoniale, i cui attivi sono costituiti per più di un terzo da fondi in Svizzera. Il valore degli attivi è determinato in base al valore venale. Solo le persone all’estero che potranno far valere un’eccezione o un motivo d’autorizzazione saranno autorizzate ad acquistare tali partecipazioni. Per le persone all’estero non cambia nulla in merito alla partecipazione, già ora soggetta ad autorizzazione, a società (immobiliari residenziali), ossia a società il cui scopo effettivo è l’acquisto di fondi (cfr. parte invariata dell’art. 4 cpv. 1 lett. b VE-LAFE). Il principio applicato alle società senza personalità giuridica deve applicarsi anche all’acquisto di quote di una persona giuridica che detiene immobili, ragion per cui viene ripristinato l’articolo 4 capoverso 1 lettera d LAFE nella versione del 16 dicembre 1983 allo stato del 1° gennaio 198536 (di seguito «LAFE del 1985»). Riacquisterà quindi rilevanza la distinzione tra società immobiliari «lato sensu» e «stricto sensu». Originariamente, «effettuando tale distinzione, il legislatore intendeva sottoporre a una disciplina differente le società industriali, commerciali o artigianali che acquistano fondi per realizzare i fini che perseguono (lett. d) e quelle la cui attività principale è l’acquisto di fondi residenziali» (lett. e; cfr. DTF 115 Ib 102, consid. 2). Nella lettera d rientrano le società operative il cui scopo principale è un’attività economica nel settore industriale, artigianale o commerciale, che a tal fine mantengono uno stabilimento e per le quali l’acquisto di fondi è dunque uno scopo secondario. Alle persone giuridiche il cui scopo principale è l’acquisto di immobili si applica invece, come da diritto vigente, l’articolo 4 capoverso 1 lettera e. A differenza del tenore della LAFE del 1985, che contemplava l’obbligo d’autorizzazione per le partecipazioni a società senza personalità giuridica ma con capacità patrimoniale non appena i loro attivi comprendevano anche un solo fondo, l’avamprogetto propone un adeguamento analogo alla norma applicabile alle persone giuridiche: una partecipazione conforme alla lettera b è soggetta ad autorizzazione soltanto se, per analogia con la lettera d, gli attivi della società al loro valore venale sono costituiti per più di un terzo da fondi. Sebbene nelle società senza personalità giuridica ogni socio ha accesso diretto al patrimonio sociale, per analogia con la normativa applicabile alle persone giuridiche, è opportuno prevedere l’obbligo d’autorizzazione unicamente per le partecipazioni straniere a società di persone (nel diritto svizzero: società in nome collettivo e in accomandita) che
36 RU 1984 1148