Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/58: Modifica della legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero · 82 pagine

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libero di destinare il fondo ai fini che preferisce. È necessario verificare caso per caso se il cambiamento di destinazione è soggetto ad autorizzazione e se i relativi oneri disposti in precedenza vanno revocati. L’applicazione pratica si è tuttavia rivelata piuttosto complicata, poiché il diritto vigente non prevede alcuna autorità di controllo e le autorità di prima istanza secondo la LAFE difficilmente vengono a conoscenza di cambiamenti di destinazione non autorizzati. L’avamprogetto propone di affidare il controllo all’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione edilizia (cfr. il nuovo art. 19a AP-LAFE), chiamata semplicemente a verificare, nel quadro della procedura edilizia ordinaria, se il richiedente che intende convertire il proprio fondo da uso industriale a uso abitativo è una persona all’estero ai sensi dell’articolo 5 LAFE. Se non può escludere a priori che lo sia, rinvierà il richiedente alla competente autorità di prima istanza secondo la LAFE. L’onere supplementare per l’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione edilizia è minimo.

Gli adeguamenti redazionali al capoverso 2 riguardano la reintroduzione dell’obbligo d’autorizzazione per l’acquisto di fondi per stabilimenti d’impresa. È abrogata la disposizione vigente, secondo cui la società che trasferisce la sede all’estero non è soggetta ad autorizzazione se mantiene diritti su un fondo che serve come stabilimento permanente. In futuro potranno acquistare fondi per stabilimenti senza autorizzazione solamente le persone giuridiche e le società senza personalità giuridica ma con capacità patrimoniale che hanno sede statutaria o effettiva in Svizzera. Significa che è ormai soggetta ad autorizzazione ogni società che trasferisce la sede all’estero se conserva diritti sul fondo.

L’articolo 4 capoverso 1 lettere a nonché g LAFE restano invariate; figurano nell’avamprogetto solo per ragioni di tecnica legislativa. Nella versione francese la lettera a è adeguata sotto il profilo redazionale.

Art. 6a Eccezione all’obbligo dell’autorizzazione per fondi per stabilimenti d’im-

presa

S’intende ripristinare l’obbligo d’autorizzazione generalizzato per l’acquisto da parte di persone all’estero di fondi che servono all’esercizio di un’attività economica. Ciò vale in particolare per l’acquisto, finora esente da autorizzazione, di fondi per stabilimenti acquistati a mero titolo d’investimento per darli in affitto o in locazione a terzi, ossia non utilizzarli direttamente. L’articolo 2 capoverso 2 lettera a LAFE viene pertanto abrogato. Conformemente al capoverso 1, continuerà invece a non sottostare all’obbligo d’autorizzazione l’acquisto di uno o più fondi destinata all’attività commerciale esercitata dall’acquirente stesso o dalla sua impresa. L’acquirente deve assumere il rischio imprenditoriale dell’attività economica esercitata sul fondo e di fatto dirigerla. Il Consiglio federale dovrà concretare nelle disposizioni esecutive i concetti di attività lucrativa propria e di direzione effettiva dell’impresa (cfr. ad es. l’art. 3 OAFE, stato 1° gennaio 198537[di seguito OAFE del 1985]). Oltre alle persone fisiche all’estero (art. 5 cpv. 1 lett. a e abisLAFE), soltanto le società in mano estera con sede statutaria ed effettiva in

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