Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/58: Modifica della legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero · 82 pagine

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zione è inoltre adeguato, anche perché, durante questo periodo, non sono escluse soluzioni transitorie, quali la locazione o l’affitto del fondo a terzi per uso industriale. L’autorità di prima istanza non può prorogare il termine legale di due anni: non ha alcun margine di apprezzamento per quanto riguarda l’inizio o la durata del termine38. L’obbligo di alienazione decade soltanto se l’acquirente dimostra che il cambiamento di destinazione (o l’abbandono di qualsiasi utilizzo) è lecito. In questo contesto per «lecito» s’intende che il cambiamento di destinazione è ammesso senza autorizzazione prevista dalla LAFE (ev. in combinazione con l’art. 25 all. I ALC e l’all. K app. 1 art. 24 Convenzione AELS, v. n. 5.2) oppure che l’autorizzazione concessa è definitiva. L’ammissibilità del cambiamento di destinazione può essere dimostrata in vari modi, ma spetta sempre all’acquirente farlo: è lui che deve eventualmente far revocare un onere, richiedere un’autorizzazione o una decisione di accertamento oppure dimostrare di non sottostare all’obbligo d’autorizzazione. L’acquirente che si rifiuta di rivendere il fondo va sollecitato dalla competente autorità di prima istanza, che emana una decisione di ripristino dello stato legale se l’acquirente non da seguito alla diffida e non aliena il fondo (v. commenti all’art. 27 AP-LAFE).

Il ripristino dell’obbligo d’autorizzazione per l’acquisto di fondi per stabilimenti d’impresa comporta anche l’adeguamento delle disposizioni esecutive dell’OAFE (v. n. 2.4). In alcuni casi si tratterà di adeguamenti di natura tecnica, in altri di riprendere l’inasprimento proposto. Oltre a concretare le condizioni per l’utilizzo del fondo da parte dell’acquirente, conviene esaminare l’opportunità di reintrodurre una normativa sulla superficie di riserva ammessa per evitare che le persone all’estero acquistino terreni a mero scopo d’investimento o di speculazione (cfr. art. 10 cpv. 1 OAFE del 1985). Va inoltre considerata la reintroduzione di un divieto di alienazione decennale a contare dall’acquisto (cfr. art. 11 cpv. 2 lett. c OAFE del 1985). Andrà infine vagliato se mantenere l’iscrizione diretta nel registro fondiario per gli acquisti non soggetti ad autorizzazione di fondi per stabilimenti d’impresa (v. n. 2.2.2.3) o se invece non sia più opportuno un regime più severo per il rinvio alle autorità di prima istanza.

Art. 6b Eccezione cantonale all’obbligo dell’autorizzazione per le abitazioni per il

personale degli stabilimenti alberghieri

Il nuovo articolo 6b abilita i Cantoni a prevedere un’eccezione legale all’obbligo d’autorizzazione per l’acquisto di abitazioni destinate al personale degli stabilimenti utilizzati come apparthotel o alberghi secondo l’articolo 6a capoverso 1 AP-LAFE (di seguito «stabilimenti alberghieri»). I Cantoni possono pertanto creare le basi legali che permettono di far valere questa eccezione sul loro territorio. Gli altri requisiti per acquistare senza autorizzazione abitazioni per il personale alberghiero sono disciplinati dal diritto

38 Per il termine di due anni di cui all’art. 8 cpv. 2 LAFE cfr. sentenza del TF 2C_534/2021 del 16 dic. 2021, consid. 5.2.