Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/58: Modifica della legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero · 82 pagine
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che tuttavia non necessita di autorizzazione se sono soddisfatti i requisiti dell’articolo 6b AP-LAFE. L’onere di destinare durevolmente ed esclusivamente l’immobile allo scopo indicato al momento dell’acquisto sussiste invece indipendentemente da un’esplicita menzione nella decisione di autorizzazione o nel registro fondiario (v. n. 1.1.2.1).
Il capoverso 2 disciplina l’acquisto di abitazioni per il personale alberghiero da parte di persone all’estero se, al momento dell’entrata in vigore della presente revisione, lo stabilimento alberghiero è gestito come investimento di capitali (ossia l’acquirente non utilizza direttamente il fondo per le proprie attività ai sensi dell’art. 6b in combinato disposto con l’art. 6a AP-LAFE). Sebbene il nuovo articolo 6a sottoponga di nuovo ad autorizzazione l’acquisto di fondi per stabilimenti a mero titolo d’investimento (art. 6a AP-LAFE), s’intende permettere anche a chi ha potuto acquistare il fondo senza autorizzazione prima della modifica della LAFE di far valere l’eccezione dell’articolo 6b AP-LAFE. Naturalmente sarà possibile soltanto nei Cantoni che recepiscono nel loro ordinamento questa eccezione all’obbligo d’autorizzazione e nella misura in cui tutti gli altri requisiti sono soddisfatti. Non è opportuno e neppure in linea con la mozione Schmid Martin 22.4413 distinguere le strutture alberghiere in mano straniera acquistate a mero titolo d’investimento prima dell’entrata in vigore della presente revisione da quelle gestite in proprio dopo l’entrata in vigore della revisione, anche perché in futuro le persone all’estero non potranno più acquistare alberghi a mero titolo d’investimento. Senza questa disposizione potrebbe rivelarsi inevitabile vendere il fondo a una persona non soggetta alla LAFE o al gestore della struttura per poter continuare l’attività in caso di urgente bisogno di alloggi per il proprio personale. Un simile obbligo (indiretto) di vendere il fondo sarebbe incompatibile con l’intento della presente revisione.
Le abitazioni per il personale secondo l’articolo 6b AP-LAFE devono seguire la sorte del fondo dello stabilimento alberghiero (cpv. 3 e 4): se l’acquirente non utilizza più il fondo come stabilimento alberghiero e non lo destina neppure all’esercizio di un’altra attività commerciale propria conforme all’articolo 6a capoverso 1 AP-LAFE, lo deve vendere entro due anni (cfr. art. 6a cpv. 3 AP-LAFE). Questo termine non è prorogabile dall’autorità di prima istanza (v. commenti all’art. 6a cpv. 3 VE-LAFE). L’acquirente che non utilizza più in modo conforme una o più abitazioni acquistate per il personale alberghiero, deve venderle entro due anni (in merito alla proporzionalità di tale obbligo, si rimanda ai commenti all’art. 6a cpv. 3 AP-LAFE). Costituiscono un’eccezione i casi nei quali il cambiamento di destinazione delle abitazioni è conforme alla LAFE. Se l’acquirente utilizza le abitazioni per scopi diversi da quelli indicati al momento dell’acquisto, l’obbligo di alienazione decade soltanto se dimostra che il nuovo utilizzo è conforme alla LAFE. I cittadini UE e AELS con domicilio principale all’estero non possono opporsi a tale obbligo avvalendosi dell’ALC o della Convenzione AELS, poiché entrambi i trattati non tangono la normativa relativa agli investimenti di capitale e al commercio di fondi non edificati e di abitazioni (v. n. 5.2). L’ammissibilità dl cambiamento di destinazione può essere dimostrata in vari modi, ma spetta sempre all’acquirente farlo: è lui che deve eventualmente far revocare un onere, richiedere un’autorizzazione o una decisione di accertamento oppure dimostrare di non sottostare all’obbligo d’autorizzazione. Alla vendita di uno stabilimento alberghiero vanno vendute insieme anche le abitazioni per il suo personale (art. 6a cpv. 3 in combinato disposto con l’art. 6b