Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/58: Modifica della legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero · 82 pagine
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federale. I capoversi 5 e 6 abilitano tuttavia i Cantoni e i Comuni a inasprire le norme federali (v. di seguito).
Mentre la LAFE definisce il concetto di «apparthotel» all’articolo 10, né la LAFE né l’OAFE riportano una definizione di «albergo». Per stabilire se si tratta di un «albergo» ai sensi della LAFE si applicano i criteri indicati nella DTF 106 Ib 209 e seguenti39 secondo i quali la caratteristica determinante di un albergo è una certa densità di servizi, ossia devono prevalere le prestazioni alberghiere (ad es. servizio in camera, ristorazione, servizi amministrativi ecc.) sulla semplice messa a disposizione di un alloggio.
Secondo il capoverso 1, i Cantoni possono stabilire che una persona all’estero che acquista o ha acquistato a norma di legge un fondo da utilizzare come stabilimento permanente per il proprio albergo o apparthotel (ai sensi dell’art. 6a cpv. 1) non necessita di autorizzazione per acquistare abitazioni per il personale alberghiero. Per chiarezza va specificato che le abitazioni sono destinate esclusivamente al personale del proprio stabilimento alberghiero. A differenza di quanto vale per gli altri stabilimenti d’impresa secondo l’articolo 6a capoverso 1 AP-LAFE, per i quali nella prassi odierna è possibile acquistare abitazioni per il personale soltanto insieme al fondo (v. n 1.1.2.1), gli alloggi per il personale ai sensi dell’articolo 6b AP-LAFE possono essere acquistati sia insieme al fondo per lo stabilimento alberghiero sia in un secondo tempo40. Questo a condizione che la persona all’estero che intende acquistare abitazioni per il personale abbia acquistato insieme alle abitazioni o in precedenza un fondo che utilizza come stabilimento permanente per il proprio albergo o apparthotel. Può averlo acquistato in virtù dell’eccezione di cui all’articolo 6a capoverso 1 AP–LAFE o in un momento in cui non era sottoposta alla LAFE. Per analogia con l’acquisto di un fondo per uno stabilimento d’impresa, possono acquistare senza autorizzazione abitazioni per il proprio personale alberghiero soltanto le persone all’estero ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 lettere a, abise c LAFE ma non le persone giuridiche con sede all’estero (v. commenti all’art. 6a cpv. 1 AP–LAFE). Un’eccezione è prevista esclusivamente per le persone giuridiche domiciliate all’estero che hanno acquistato uno fondo per uno stabilimento alberghiero prima dell’entrata in vigore della presente modifica e rientrano nel capoverso 2 (v. commenti al cpv. 2). Dopo l’entrata in vigore degli adeguamenti proposti, le persone giuridiche che trasferiscono la sede all’estero non potranno mantenere senza autorizzazione i propri diritti su un fondo per uno stabilimento alberghiero (cfr. art. 4 cpv. 2 AP-LAFE). Destinare le abitazioni a un altro utilizzo, ad esempio affittarle a persone che non fanno parte degli effettivi, equivale a un acquisto ed è soggetto ad autorizzazione (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. h AP-LAFE). Anche fuori stagione, questi alloggi non possono essere affittati a terzi che non fanno parte del personale alberghiero. Pure la successiva costruzione di abitazioni per il personale sul fondo del complesso alberghiero costituisce un cambiamento di destinazione equivalente a un (nuovo) acquisto,
39 Urs Mühlebach / Hanspeter Geissmann, Kommentar zum Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland, 1986, art. 8 N. 6.
40 In merito alla giurisprudenza sull’acquisto concomitante di abitazioni, si rimanda alla sentenza del TF 2C_325/2022 del 21 dic. 2023 consid. 4.4 con altri rimandi.