Rapporto esplicativo OEEne

Consultazione 2025/59: Modifiche di ordinanze nell’ambito di competenza dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2026 · 8 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo concernente la revisione del maggio 2026 dell’ordinanza sull’efficienza energetica

1. Punti essenziali del progetto

Nell’ambito della presente revisione dell’ordinanza del 1° novembre 2017 sull’efficienza energetica (OEEne; RS 730.02) si è proceduto ad adeguare al diritto europeo l’ingresso, gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 14 e gli allegati 1.3, 1.7, 1.23, 2.1 e 2.6. Le esigenze relative alle macchine da caffè per uso domestico di cui all’allegato 3.2, divergenti finora dal diritto UE, vengono abrogate.

In virtù della direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE1 e del regolamento quadro sull’etichettatura energetica (UE) 2017/13692, l’UE emana per gli impianti e gli apparecchi regolamenti che non solo disciplinano l’efficienza energetica e la relativa dichiarazione, ma coprono sempre più anche il tema dell’efficienza delle risorse. Affinché le direttive europee sulla progettazione ecocompatibile possano essere recepite, se del caso, nella loro totalità e in modo uniforme nell’OEEne, l’ingresso deve essere integrato con l’articolo 35i della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb; RS 814.01).

Le modifiche apportate agli articoli tengono conto dell’evoluzione all’interno dell’UE, che integra sempre più le esigenze in materia di efficienza delle risorse nelle direttive europee sulla progettazione ecocompatibile. Si tratta di adeguamenti volti a supportare meglio le esigenze di efficienza delle risorse, alcune delle quali sono già state recepite.

Inoltre, vengono poste le basi affinché l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) possa assumere direttamente il controllo di tali esigenze.

2. Ripercussioni finanziarie, sull’effettivo del personale e altre ripercussioni per Confederazione, Cantoni e Comuni

Le esigenze in materia di efficienza energetica e relativa etichettatura degli impianti e degli apparecchi prodotti in serie sono disciplinati a livello federale; i Cantoni e i Comuni non sono coinvolti nella loro attuazione. In virtù dell’articolo 60 capoverso 1 lettera s LPamb, le autorità cantonali di perseguimento penale sono competenti solo per eventuali procedimenti penali correlati all’efficienza delle risorse. Per i prossimi anni, tuttavia, si prevedono unicamente procedimenti isolati di questo tipo.

Le nuove esigenze e quelle modificate possono essere attuate con il personale e i crediti di progetto dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) già disponibili e non comportano spese supplementari; lo stesso vale per l’esecuzione delle esigenze relative all’efficienza delle risorse, che l’UFAM potrà attuare fisando le priorità del caso e con il personale e i crediti di progetto già disponibili.

3. Ripercussioni sull’economia, sull’ambiente e sulla società

Gli adeguamenti al diritto UE recepiti negli allegati 1.3, 1.7, 1.23, 2.1 e 2.6 e le modifiche di natura redazionale non avranno alcun impatto sull’economia. L’abrogazione delle esigenze di cui all’allegato 3.2 (macchine da caffè per uso domestico) comporta minori oneri per fabbricanti e commercianti, poiché si potrà rinunciare all’etichettaEnergia. Le ripercussioni sull’ambiente dovrebbero quindi essere

1 Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia, GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10; modificata dalla direttiva 2012/27/UE, GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1.

2 Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE, GU L 198/1 del 28.7.2017, pag. 1.