Rapporto esplicativo OEEne

Consultazione 2025/59: Modifiche di ordinanze nell’ambito di competenza dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2026 · 8 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la revisione del maggio 2026 dell’ordinanza sull’efficienza energetica

minime, in quanto il consumo di energia elettrica delle macchine da caffè per uso domestico è disciplinato dall’allegato 2.1 (esigenze nei modi spento, stand-by e stand-by in rete) e tali esigenze saranno ulteriormente inasprite negli anni a venire.

4. Rapporto con il diritto europeo

L’adeguamento al diritto europeo avviene secondo i principi contenuti nella legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51). Per quanto riguarda le esigenze per la commercializzazione di apparecchi, la Svizzera riprende fondamentalmente, tra le altre, le prescrizioni dell’UE; sono ammesse solo le deroghe previste dal Consiglio federale nell’ordinanza del 19 maggio 2010 sull’immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (OIPPE; RS 946.513.8).

La presente revisione armonizza le prescrizioni con quelle dell’UE, eliminando così gli ostacoli al commercio esistenti. La prevista abrogazione dell’allegato 3.2 (macchine da caffè per uso domestico) comporterà anche l’abrogazione di una deroga contenuta nell’OIPPE.

5. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il progetto di revisione non contiene disposizioni incompatibili con gli impegni internazionali attuali della Svizzera, compresi quelli derivanti dagli accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE.

6. Commento ai singoli articoli

Art. 1 cpv 1

Gli sviluppi all’interno dell’UE menzionati nei punti essenziali del presente progetto (n. 1) sono presentati negli allegati dell’OEEne. Pertanto, oltre all’efficienza energetica, l’articolo sullo scopo deve ora menzionare esplicitamente anche l’efficienza delle risorse.

Art. 3 Condizioni generali

La disposizione relativa alle condizioni generali per la commercializzazione e la cessione di impianti e apparecchi prodotti in serie viene integrata con il termine «efficienza delle risorse», aggiunto a «efficienza energetica» nelle lettere a e c. In questo modo si intende chiarire che anche l’efficienza delle risorse diventa ora un requisito da soddisfare in termini di esigenze minime (lett. a) ed etichettatura (lett. c) per la commercializzazione e la cessione degli impianti e apparecchi elencati negli allegati.

Inoltre, alla lettera b è stata modificata la terminologia affinché il termine «procedura di valutazione della conformità» venga utilizzato in modo uniforme per denominare la procedura. Ciò tiene conto del fatto che anche le esigenze di efficienza delle risorse sono determinate attraverso una procedura di valutazione della conformità.

In seguito, inoltre, alla prevista abrogazione dell’allegato 3.2 (macchine da caffè per uso domestico) viene escluso dal campo d’applicazione di questa disposizione il rimando a tale allegato.

Art. 4 cpv 1

Poiché le esigenze minime per gli impianti e gli apparecchi elencati negli allegati contemplano anche l’efficienza delle risorse, la terminologia della presente disposizione viene integrata.

Oltre a ciò, la disposizione estende anche il campo d’applicazione all’allegato 2.15 (lavastoviglie professionali), aggiunto in una precedente revisione dell’OEEne.