Rapporto esplicativo OEEne

Consultazione 2025/59: Modifiche di ordinanze nell’ambito di competenza dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2026 · 8 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la revisione del maggio 2026 dell’ordinanza sull’efficienza energetica

Art. 5 cpv. 1

Poiché anche le esigenze di efficienza delle risorse sono determinate mediante una procedura di valutazione della conformità, la terminologia viene integrata anche in questa disposizione.

In seguito, inoltre, alla prevista abrogazione dell’allegato 3.2 (macchine da caffè per uso domestico) viene escluso dal campo d’applicazione di questa disposizione il rimando a tale allegato.

Art. 6 cpv. 1

L’allegato 3.1 (lampade e apparecchi di illuminazione), già abrogato in una precedente revisione dell’OEEne, e l’allegato 3.2 (macchine da caffè per uso domestico), da abrogare con la presente revisione, vengono esclusi dal campo d’applicazione di questa disposizione.

Art. 7 cpv. 1

In seguito alla prevista abrogazione dell’allegato 3.2 (macchine da caffè per uso domestico) viene escluso dal campo d’applicazione di questa disposizione il rimando a tale allegato.

Art. 8 cpv. 1

In seguito, inoltre, alla prevista abrogazione dell’allegato 3.2 (macchine da caffè per uso domestico) viene escluso dal campo d’applicazione di questa disposizione il rimando a tale allegato.

Art. 14 cpv. 2 lett. c, 2bis, 3 frase introduttiva e 5

Nel capoverso 2 lettera c viene unicamente adeguata la terminologia alla modifica dell’art. 3 lett. c, in modo che anche in questa disposizione si utilizzi coerentemente il termine «valutazione della conformità» al posto di «omologazione energetica».

Il nuovo capoverso 2bissi basa sull’articolo 112 della legge sulle dogane (LD; RS 631.0), secondo cui l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) può, tra le altre cose, comunicare alle autorità della Confederazione indicazioni concernenti l’importazione e l’esportazione di merci. Questa disposizione mira a fornire alle autorità incaricate dell’esecuzione, ovvero l’UFE e l’UFAM, la base legale necessaria per richiedere all’UDSC, nell’ambito delle loro attività di controllo ai sensi dell’OEEne, informazioni sull’importazione di impianti e apparecchi per un determinato periodo di tempo.

Il capoverso 3 è interessato solo da una modifica formale nella frase introduttiva e rimane invariato nel contenuto.

Il capoverso 5 disciplina ora la competenza per i controlli e le misure nell’ambito delle esigenze di efficienza delle risorse. L’UFAM è l’autorità federale competente per le questioni relative all’efficienza delle risorse e, grazie a questa nuova disposizione, potrà effettuare direttamente i controlli e adottare le misure necessarie in tale ambito. All’UFAM è così conferita la competenza di controllare gli impianti e gli apparecchi elencati negli allegati per verificarne la conformità alle prescrizioni sulle esigenze di efficienza delle risorse come pure di ordinare misure; lo stesso vale per la norma relativa all’assunzione dei costi di cui al capoverso 4 di questa disposizione.

7. Commento agli allegati

Allegato 1.3 n. 3.1 Asciugabiancheria domestiche con raccordo alla rete

Le esigenze di efficienza delle risorse, l’obbligo di informazione e l’etichettatura energetica delle asciugabiancheria per uso domestico sono disciplinati allo stesso modo in Svizzera e nell’UE. Con il nuovo