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Consultazione 2025/63: Approvazione della modifica al trattato sulla Carta dell’energia · 54 pagine

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3. Nella dichiarazione n. 3 relativa allíarticolo 7, sostituire ìLe Comunit‡ europee e i loro Stati membri e líAustria, la Norvegia, la Svezia e la Finlandiaî con ìLíUnione europea, la Comunit‡ europea dellíenergia atomica, i loro Stati membri e la Norvegiaî; rinumerarla come dichiarazione n. 1.

4. Cancellare la dichiarazione n. 4 relativa allíarticolo 10.

5. Rinumerare la dichiarazione n. 5 relativa allíarticolo 25 come dichiarazione n. 2 e sostituire il testo con quello seguente:

ìLíUnione europea, la Comunit‡ europea dellíenergia atomica e i loro Stati membri ricordano che, in conformit‡ con líarticolo 54 del Trattato sul funzionamento dellíUnione europea:

(a) le societ‡ o imprese costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, líamministrazione centrale o il centro di attivit‡ principale allíinterno dellíUnione europea sono equiparate, per quanto riguarda il diritto di stabilimento di cui alla parte terza, titolo IV, capo 2 del Trattato sul funzionamento dellíUnione europea, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri; a tal fine le societ‡ o imprese che hanno unicamente la sede sociale nellíUnione europea devono avere un legame effettivo e permanente con líeconomia di uno degli Stati membri;

(b) con i termini ìsociet‡ o impreseî si intendono le societ‡ o imprese costituite conformemente al diritto civile o commerciale, comprese le societ‡ cooperative e altre persone giuridiche disciplinate dal diritto pubblico o privato, con esclusione di quelle senza scopo di lucro.

LíUnione europea, la Comunit‡ europea dellíenergia atomica e i loro Stati membri ricordano inoltre che:

il diritto dellíUnione europea contempla la possibilit‡ di estendere il trattamento sopra descritto alle sedi secondarie e alle agenzie di societ‡ o imprese non stabilite in uno degli Stati membri e che líapplicazione dellíarticolo 25 del Trattato sulla Carta dellíenergia consente unicamente le deroghe necessarie a tutelare il trattamento preferenziale derivante dal pi˘ ampio processo di integrazione economica risultante dai trattati che istituiscono líUnione europea.î

6. Rinumerare la dichiarazione n. 6 relativa allíarticolo 40, che diventa la dichiarazione n. 3.

7. Rinumerare la dichiarazione n. 7 relativa allíallegato G, punto 4, che diventa la dichiarazione

n. 4; in relazione al solo ECT nella versione emendata del 1998, cambiare il titolo in ìrelativa allíallegato W, punto 4î; e sostituire il testo con quello seguente:

ì(a) La Comunit‡ europea dellíenergia atomica (Euratom) e líUcraina dichiarano che, conformemente allíaccordo di partenariato e cooperazione firmato a Lussemburgo il 14 giugno 1994 e al relativo accordo provvisorio siglato lo stesso giorno, gli scambi reciproci di materiali nucleari sono disciplinati unicamente dalle disposizioni