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Consultazione 2025/63: Approvazione della modifica al trattato sulla Carta dell’energia · 54 pagine
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decisione relativa a tariffe provvisorie deve essere presa tenendo conto delle disposizioni del paragrafo 5.ª.
11. Allíarticolo 7 aggiungere due nuovi paragrafi:
´11. Il presente articolo non puÚ essere interpretato in modo tale da impedire alle Parti contraenti di organizzare i propri sistemi energetici sulla base di flussi virtuali di materiali e prodotti energetici. Nel caso in cui le Parti contraenti organizzino i propri sistemi energetici sulla base di tali flussi, il presente articolo non conferisce il diritto di ricevere i materiali e i prodotti energetici fisici immessi in tali sistemi.
12) Il presente articolo non puÚ essere interpretato in modo tale da impedire alle Parti contraenti di organizzare i propri sistemi energetici sulla base di operazioni di swap a livello internazionale, intese come lo scambio fisico o virtuale di una quantit‡ di materiali e prodotti energetici nellíarea di una Parte contraente con una quantit‡ equivalente degli stessi materiali e prodotti energetici nellíarea di un altro Stato e destinati allíarea di uno Stato terzo, a condizione che líaltro Stato o lo Stato terzo sia una Parte contraente.ª.
12. Allíarticolo 7, paragrafo 9, sostituire ´paragrafo 4ª con ´paragrafo 7ª; rinumerare i
paragrafi 8 e 9 come 13 e 14.
13. Allíarticolo 7 cancellare il paragrafo 10.
14. Allíarticolo 9 sostituire alla fine del paragrafo 1 il testo ´a condizioni non meno favorevoli
di quelle migliori applicate in circostanze analoghe alle proprie societ‡ e ai propri cittadini ovvero alle societ‡ e ai cittadini di qualsiasi altra Parte contraente o Stato terzoª con il testo ´alle condizioni pi˘ favorevoli applicate in circostanze analoghe alle proprie societ‡ e ai propri cittadini ovvero alle societ‡ e ai cittadini di qualsiasi altra Parte contraente o non contraente.ª.
Articolo 4
La parte III Ë modificata come segue:
1. Allíarticolo 10 sostituire il testo del paragrafo 1 con il seguente:
´Ciascuna Parte contraente accorda agli investimenti effettuati da investitori di altre Parti contraenti, e a tali investitori riguardo ai loro investimenti, un trattamento giusto ed equo nonchÈ piena tutela e sicurezza nella propria area.ª
2. Allíarticolo 10 aggiungere dopo il paragrafo 1:
´2. Una Parte contraente viola líobbligo del trattamento giusto ed equo di cui al paragrafo 1 qualora una misura o una serie di misure costituisca:
(a) un comportamento manifestamente arbitrario, comeuna palese irragionevolezza;