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Consultazione 2025/63: Approvazione della modifica al trattato sulla Carta dell’energia · 54 pagine
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´Ciascuna Parte contraente concede agli investimenti effettuati nella sua area da investitori di altre Parti contraenti e alle loro attivit‡ correlate, compresi la gestione, il mantenimento, líutilizzo, il godimento o líalienazione, il trattamento pi˘ favorevole concesso in situazioni analoghe agli investimenti effettuati dai propri investitori o dagli investitori di qualsiasi altra Parte contraente o non contraente e alle loro attivit‡ correlate, compresi la gestione, il mantenimento, líutilizzo, il godimento o líalienazione.
Si precisa che il ´trattamentoª di cui al presente paragrafo non include le procedure di soluzione delle controversie previste da altri accordi internazionali.
Ai fini del presente Trattato, le disposizioni sostanziali contenute in altri accordi internazionali stipulati da una Parte contraente con una Parte non contraente non costituiscono di per sÈ un ´trattamentoª come disposto in questo paragrafo. Le misure di una Parte contraente
conformi a tali disposizioni4 possono costituire un trattamento di questo tipo e quindi dare
luogo a una violazione di quanto disposto nel presente paragrafo.ª.
8. Allíarticolo 10, paragrafo 9, cancellare líultima frase; sostituire ´Organizzazione regionale
di integrazione economicaª con ´REIOª; sostituire ´Con riferimento alla lettera a), la relazioneª con ´La relazioneª; sostituire ´altre misure attinenti a: a) le eccezioni al paragrafo 2; o
b) i programmi di cui al paragrafo 8ª con ´altre misure attinenti alle eccezioni al paragrafo 4ª; sostituire ´paragrafo 3ª con ´paragrafo 5ª.
9. Allíarticolo 10, paragrafo 10, sostituire ´paragrafi 3 e 7ª con ´paragrafi 5 e 8ª.
10. Allíarticolo 10 aggiungere dopo il paragrafo 12 quanto segue:
´13. Ai fini del presente Trattato, qualora una Parte contraente abbia assunto uno specifico impegno scritto con líinvestitore di uníaltra Parte contraente o in relazione allíinvestimento dellíinvestitore nella propria area, detta Parte Contraente non puÚ violare tale impegno attraverso líesercizio dellíautorit‡ governativa.ª.
11. Allíarticolo 12, paragrafo 1, sostituire ´riserva a qualsiasi altro investitore,
i propri investitori, gli investitori di una qualsiasi altra Parte contraente o di qualsiasi Stato terzoª con ´riserva a qualsiasi altro investitore, i propri investitori, gli investitori di una qualsiasi altra Parte contraente o non contraenteª.
12. Modifica che concerne soltanto il testo inglese.
4 Si precisa che il mero recepimento di tali disposizioni nel diritto interno, nella misura in cui ciÚ sia necessario per integrarle nellíordinamento giuridico nazionale, non costituisce di per sÈ una misura.