Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/63: Approvazione della modifica al trattato sulla Carta dell’energia · 40 pagine
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Storage, CCS). Viene inoltre chiarito (art. 13 par. 4) che le misure non discriminatorie adottate per finalità di interesse pubblico non costituiscono in linea di principio un’espropriazione indiretta, salvo i casi in cui gli effetti di una misura siano manifestamente sproporzionati. Ciò consente alle Parti contraenti di adottare a tutela dell’interesse pubblico anche misure drastiche, come ad esempio un divieto di utilizzo dei combustibili fossili, senza dover per questo risarcire gli investitori, purché siano rispettati determinati principi, quali la proporzionalità e lo Stato di diritto.
- Nell’ambito delle eccezioni generali (art. 24 par. 1) viene ora precisato che le
disposizioni dell’ECT non impediscono alle Parti contraenti di adottare le misure necessarie per tutelare l’ordine pubblico, la vita e la salute (compresi l’ambiente e il clima) attraverso la riduzione delle emissioni, l’adattamento ai cambiamenti climatici e un atteggiamento resiliente nei loro confronti, purché tali misure non comportino una discriminazione arbitraria o ingiustificata.
Il 23 luglio 2025, su richiesta dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, la Corte internazionale di giustizia (CIG) ha emanato e pubblicato un parere consultivo in merito agli obblighi degli Stati in relazione ai cambiamenti climatici.39 La Svizzera ha partecipato al procedimento in forma scritta e orale, osservando che il diritto internazionale consuetudinario prevede per gli Stati un obbligo di diligenza a favore della prevenzione di danni ambientali di grande entità. Il parere della CIG si pronuncia sugli obblighi degli Stati derivanti dai trattati sul cambiamento climatico (tra cui l’UNFCCC e l’Accordo di Parigi), dal diritto internazionale consuetudinario e da altre fonti di diritto internazionale. In tale parere la CIG conclude, tra le altre cose, che la mancata adozione da parte degli Stati di azioni appropriate per proteggere il sistema climatico dalle emissioni di gas a effetto serra – compresi la promozione / produzione di energie fossili, il consumo di energie fossili, il rilascio di licenze per l’esplorazione del sottosuolo volta allo sfruttamento di energie fossili o la concessione di sussidi a favore delle energie fossili – può costituire un illecito internazionale, di cui uno Stato si rende responsabile. In linea di principio questa conclusione potrebbe valere anche per la concessione di una tutela a favore degli investimenti nelle energie fossili. I servizi competenti dell’Amministrazione federale stanno attualmente analizzando nel dettaglio il parere della CIG ed eventuali ulteriori conclusioni saranno integrate nel messaggio al termine della consultazione pubblica.
6.2.2 Considerazioni aggiuntive sulla compatibilità con l’Accordo di Parigi
Nell’Accordo di Parigi le Parti contraenti, inclusa la Svizzera, si impegnano a mantenere l’aumento della temperatura media globale nettamente al di sotto dei 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e ad adoperarsi per limitare tale aumento a 1,5 °C. Le Parti contraenti mirano a raggiungere il prima possibile un picco delle emissioni globali di gas a effetto serra e successivamente una loro rapida riduzione, al fine di conseguire nella seconda metà del XXI secolo un equilibrio tra le emissioni antropiche derivanti da fonti di gas a effetto serra e le emissioni rimosse attraverso i pozzi di gas serra. È necessario aumentare la capacità di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti
39 Disponibile all’indirizzo www.icj-cij.org > Cases > Advisory Proceedings