Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/63: Approvazione della modifica al trattato sulla Carta dell’energia · 40 pagine
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- In linea di principio il preambolo non contiene norme giuridiche e non ha effetti
giuridici diretti. Esso enuncia però gli obiettivi generali delle Parti contraenti, fornendo così una chiave di interpretazione del Trattato. In esso le Parti contraenti fanno riferimento ai principali strumenti dello sviluppo sostenibile, tra cui la Dichiarazione di Rio su ambiente e sviluppo, le dichiarazioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e diritti fondamentali nel lavoro e sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa, l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, l’Accordo di Parigi sulla protezione del clima, l’UNFCCC e la Convenzione del 13 novembre 197938 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza. Il preambolo contiene ora anche un riferimento al diritto di regolamentazione delle Parti contraenti.
- Nell’articolo 16 (Diritto di regolamentazione) le Parti contraenti affermano il loro
diritto a regolamentare in modo opportuno ai fini della tutela di interessi pubblici quali la salute pubblica, la sicurezza e la protezione dell’ambiente. Tuttavia non si può escludere che un tribunale arbitrale decida un giorno che una norma svizzera è discriminatoria e sproporzionata e che comporta un’espropriazione indiretta (v. art. 13 par. 4).
- L’articolo 19 (Sviluppo sostenibile) è stato rinominato (da «Aspetti ambientali» a
«Sviluppo sostenibile»), precisato e ampliato. Vengono affermati i diritti e doveri derivanti alle Parti contraenti dagli accordi multilaterali in materia ambientale e di diritto del lavoro, tra cui l’UNFCCC e l’Accordo di Parigi. Si vuole in questo modo garantire che l’interpretazione del Trattato sia in linea con gli altri obblighi internazionali degli Stati. Le Parti contraenti si impegnano a richiedere prima dell’approvazione dei progetti d’investimento con impatti rilevanti sull’ambiente (clima, biodiversità, ecc.), sulla salute, eccetera una valutazione dell’impatto, nella misura in cui ciò sia compatibile con la rispettiva normativa nazionale. Secondo l’articolo 19 le Parti contraenti si impegnano a incoraggiare le imprese attive nel proprio territorio a rispettare gli standard internazionalmente riconosciuti in materia di condotta d’impresa responsabile.
- Con il nuovo articolo 19a «Cambiamenti climatici e transizione energetica pulita» le
Parti contraenti riconoscono l’urgente necessità di perseguire l’obiettivo dell’UNFCCC e dell’Accordo di Parigi al fine di contrastare il cambiamento climatico e i suoi effetti negativi. Le Parti contraenti dichiarano il loro impegno a dare piena attuazione agli obblighi previsti dall’UNFCCC e dall’Accordo di Parigi nonché a promuovere e facilitare il commercio e gli investimenti rilevanti per la protezione del clima e l’adattamento ai cambiamenti climatici.
- Le definizioni (art. 1 par. 4, 5, 6 e 7) così come le norme materiali di tutela (art. 10
par. 2-4) vengono completate o precisate. Secondo la definizione di «investimento» (art. 1 par. 6) sono tutelati solo gli investimenti effettuati in conformità con la legislazione dello Stato ospitante, comprese le disposizioni in materia sociale e ambientale. In particolare, vengono aggiornate le definizioni relative ai materiali e prodotti energetici e alle attività nel settore energetico, includendo anche prodotti energetici necessari per la transizione energetica, quali l’idrogeno, i materiali energetici sintetici e la cattura e lo stoccaggio del carbonio (Carbon Capture and